Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 18 Dicembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società PRAIA in relazione alla gara LEO CHIERI – PRAIA del 30112003, Campionato di Terza Categoria
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 18 Dicembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Ricorso della Società PRAIA in relazione alla gara LEO CHIERI - PRAIA del 30112003, Campionato di Terza Categoria
Con ricorso inviato in data 9122003 la Società PRAIA interponeva ricorso per irregolare posizione del giocatore PAROLIN Diego schierato dalla squadra avversaria nella gara in oggetto.
Sostiene la Società ricorrente che il suddetto calciatore non poteva prendere parte alla gara in quanto tesserato per altra Società
La Società ricorrente ha ritualmente inviato copia del reclamo alla Società avversaria, che ha fatto pervenire controdeduzioni in cui si ammette che, effettivamente, il PAROLIN è tesserato per la BUTTIGLIERESE proclamando, tuttavia, la buona fede dei dirigenti della LEO CHIERI che erano all’oscuro della circostanza.
Si chiede inoltre che il reclamo venga dichiarato inammissibile in ragione della mancata osservanza, da parte della Società ricorrente, del termine di sette giorni per la proposizione dei reclami avverso la posizione dei tesserati che hanno preso parte alla gara previsto dall’art. 42 comma 3 C.G.S. recentemente modificato come riporta il C.U. N. 12A pubblicato dalla F.G.C.I. in data 3172003.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Gli accertamenti eseguiti presso l’Ufficio tesseramenti e le oneste ammissioni della controparte hanno acclarato l’irregolare posizione del PAROLIN, indicato in distinta con il n.14 ed impiegato al 30’ del secondo tempo dalla Società LEO CHIERI.
Peraltro, la buona fede dei dirigenti della Società che ha schierato il giocatore contravvenendo al regolamento vigente non è circostanza che vale ad escludere l’applicazione delle sanzioni previste.
Va altresì precisato che il reclamo è ammissibile a norma dell’art. 34 comma 5 C.G.S. in base al quale il termine che scade il giorno festivo è prorogato di diritto al termine successivo non festivo: il termine per la presentazione del presente reclamo scadeva Domenica 7 dicembre, ricorrendo il Lunedì 8 Dicembre la festività dell’Immacolata, il reclamo è stato correttamente inviato il Martedì 9 Dicembre.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera quanto segue:
- alla società LEO CHIERI viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il seguente punteggio:
LEO CHIERI - PRAIA 0 – 3
- al giocatore PAROLIN Diego viene inflitta la sanzione della squalifica per una giornata;
- al dirigente accompagnatore della LEO CHIERI sig. FLABBI Giovanni viene inflitta la sanzione dell’inibizione fino al 25 32004;
- alla società medesima viene inflitta la sanzione dell’ammenda per € 150,00.
Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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