COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 15 Gennaio 2004 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società KOALA relativo al provvedimento di squalifica del giocatore Cantagallo Giovanni per quattro gare conseguente alla gara KOALA – SOMMARIVESE del 7.12.2003 – Campionato di Prima categoria – Girone G
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 15 Gennaio 2004 - pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo della Società KOALA relativo al provvedimento di squalifica del giocatore Cantagallo Giovanni per quattro gare conseguente alla gara KOALA - SOMMARIVESE del 7.12.2003 - Campionato di Prima categoria - Girone G
Con il reclamo in oggetto la Società ricorrente chiede la riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al signor Giovanni CANTAGALLO a seguito dei fatti avvenuti nel corso ed al termine della partita indicata in oggetto, in particolare per avere, dopo l’espulsione per doppia ammonizione, atteso l’arbitro negli spogliatoi ed averlo insultato e minacciato.
Il reclamo è infondato, in quanto il tenore del rapporto del direttore di gara non può certamente essere messo in dubbio da quanto affermato dai ricorrenti circa il fatto di essere il giocatore ed il direttore di gara rientrati negli spogliatoi in tempi diversi ovvero di aver diversamente interpretato gli episodi.
Il rapporto del direttore di gara e’ assai preciso nell’indicare il comportamento scorretto del giocatore e pertanto non può essere messo in dubbio
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare, delibera di confermare la squalifica di quattro gare stabilita dal Giudice Sportivo.
Nulla dispone sulla tassa, allegata al reclamo.
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