COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 15 Gennaio 2004 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società REAL MONCALIERI avverso le squalifiche comminate dal Giudice Sportivo ai giocatori PRUNAS Gianluca e GELLO Manuel (rectius GELIO), provvedimenti pubblicati sul comunicato ufficiale Comitato Provinciale di Torino n. 23 del 18.12.2003 (gara ATLETICO MIRAFIORI – REAL MONCALIERI del 13.12.2003 – Campionato Juniores Provinciale – Girone C)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 15 Gennaio 2004 - pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società REAL MONCALIERI avverso le squalifiche comminate dal Giudice Sportivo ai giocatori PRUNAS Gianluca e GELLO Manuel (rectius GELIO), provvedimenti pubblicati sul comunicato ufficiale Comitato Provinciale di Torino n. 23 del 18.12.2003 (gara ATLETICO MIRAFIORI - REAL MONCALIERI del 13.12.2003 - Campionato Juniores Provinciale - Girone C) Con il reclamo in oggetto la Società REAL MONCALIERI richiede la revoca delle squalifiche comminate ai propri giocatori PRUNAS Gianluca per sei giornate e GELIO Manuel per due giornate, entrambi identificati dal direttore di gara in occasione della rissa scaturita sul terreno di gioco, affermando che in realtà il primo si sarebbe attivato al fine di calmare i propri compagni, mentre il secondo non avrebbe partecipato alla rissa perché sostituito in precedenza e non più in campo. Questa Commissione rileva come le circostanze riferite dalla Società reclamante siano in contrasto con le risultanze nel rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di piena prova per gli organi di giustizia sportiva. Infatti l’arbitro ha riferito in modo inequivoco di avere visto il sig. PRUNAS partecipare alla rissa, attingendo con sputi e schiaffi un avversario; tale comportamento giustifica appieno l’entità della sanzione allo stesso comminata. Quanto al Sig GELIO Manuel, il medesimo è stato sanzionato con due giornate di squalifica per avere colpito con un calcio un avversario ed ai sensi dell’art. 41 C.G.S. la squalifica fino a due giornate non rientra tra i provvedimenti impugnabili. Se è vero che codesta Commissione ritiene inapplicabile la predetta norma qualora sia stato compiuto un errore di persona, è anche vero che nel caso in questione tale ipotesi deve essere esclusa, dal momento che la reclamante ha riferito che il sig. GELIO sarebbe stato sostituito dal giocatore n.14 DI VINCENZO Antonio, mentre dal rapporto arbitrale risulta che il sig. DI VINCENZO aveva sostituito al 31° del II° tempo il giocatore n. 10, sig. RODI Davide. Ne consegue che il reclamo avverso la squalifica comminata al sig. GELIO Manuel deve essere ritenuto inammissibile. Per tali motivi la Commissione RESPINGE il ricorso della sOCIETà REAL MONCALIERI, con conseguente addebito della tassa di reclamo di € 104,00 che non risulta versata.
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