COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 22 Gennaio 2004 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società MIRAFIORI avverso le decisioni del Giudice Sportivo di cui al comunicato ufficiale n. 29 dell’8/1/2004 con cui squalificava il giocatore GALASSO Marco per 4 giornate di gara

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 22 Gennaio 2004 - pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società MIRAFIORI avverso le decisioni del Giudice Sportivo di cui al comunicato ufficiale n. 29 dell’8/1/2004 con cui squalificava il giocatore GALASSO Marco per 4 giornate di gara La Società MIRAFIORI chiede una riduzione della squalifica al giocatore GALASSO Marco, squalificato per 4 turni dal Giudice Sportivo, poiché all’uscita dal campo in seguito ad espulsione per doppia ammonizione stringeva la mano all’arbitro provocandogli un persistente dolore. Nel reclamo la Società ricorrente evidenzia il fatto che il giocatore ebbe a stringere la mano dell’arbitro in maniera vigorosa ma senza alcuna intenzione di procurargli dolore. Ad avviso della Commissione Disciplinare il reclamo merita accoglimento poiché il fatto di stringere la mano all’arbitro in maniera più o meno vigorosa, è fatto soggettivo che prescinde dall’intenzionalità del soggetto agente, così come il sentire dolore nel caso di una stretta di mano vigorosa è altrettanto fatto soggettivo del soggetto percettore, non senza trascurare che il dolore può essere provocato anche da una errata sovrapposizione delle mani che reciprocamente si stringono. Alla luce di quanto sopra non emerge alcuna intenzionalità violenta in capo al giocatore GALASSO Marco e pertanto la Commissione Disciplinare ACCOGLIE il reclamo della Società MIRAFIORI e per l’effetto riduce la squalifica al giocatore GALASSO Marco a due giornate di gara. Nulla dispone sulla tassa di reclamo che non risulta versata.
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