COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 29 Gennaio 2004 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Società EUROPA avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara ASCA CASALCERMELLI – EUROPA del 20/12/2003 relativa al Campionato Provinciale Juniores – Girone A (Comunicato Ufficiale N° 20 dell’8/1/2004 del Comitato Provinciale di Alessandria)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 29 Gennaio 2004 - pubbl. su www.figc-crto.org Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Società EUROPA avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara ASCA CASALCERMELLI – EUROPA del 20/12/2003 relativa al Campionato Provinciale Juniores – Girone A (Comunicato Ufficiale N° 20 dell’8/1/2004 del Comitato Provinciale di Alessandria) Con il reclamo in oggetto la Società EUROPA intende opporsi alle statuizioni del Giudice Sportivo e chiede l’annullamento della squalifica fino al 21/6/2004 comminata al calciatore SCAGLIA Andrea poiché, nell’ambito di un atteggiamento minaccioso, rivolgeva all’arbitro frasi offensive, quindi spintonava lo stesso arbitro colpendolo seppur lievemente con una testata al volto. La richiesta di annullamento della predetta sanzione è basata sul fatto che l’episodio in questione sia stato erroneamente attribuito dall’arbitro al giocatore SCAGLIA Andrea, mentre l’autore del fatto sarebbe stato, in effetti, il giocatore CORTINO Danilo, come da sua ammissione resa al termine della gara ai propri dirigenti. La Commissione Disciplinare, composta dai Signori SERVETTO Avv. Tommaso, Presidente, CAMPAGNA Avv. Flavio e SCARAMOZZINO Avv. Ezio, alla presenza del Sig. BOCCALATTE Sergio, in rappresentanza dell’A.I.A., - letto il rapporto arbitrale e ritenutolo veritiero, anche perché supportato da un esauriente supplemento che minuziosamente descrive l’accadimento dei fatti; - ritenuto che l’ episodio, attribuito in termini di assoluta certezza al giocatore SCAGLIA Andrea, è di particolare gravità e rende incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito ed alla motivazione, sia per quanto attiene la congruità della misura della sanzione adottata; R E S P I N G E il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della relativa tassa di € 104, che deve essere addebitata alla Società EUROPA perché non versata; C O N F E R M A la squalifica fino al 21/6/2004 inflitta al giocatore SCAGLIA Andrea.
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