COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 24 Giugno 2004 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale del sig. ROVERA Riccardo per illecito sportivo, nonché della Società DON BOSCO NICHELINO a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 24 Giugno 2004 - pubbl. su www.figc-crto.org Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale del sig. ROVERA Riccardo per illecito sportivo, nonché della Società DON BOSCO NICHELINO a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati La Procura Federale ha deferito a codesta Commissione Disciplinare il sig. Riccardo Rovera, per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per avere contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, poiché confessava di essere stato lui a colpire con un calcio un assistente arbitrale al termine della gara DON BOSCO NICHELINO - NARZOLESE del 1.6.2003, così volendo scagionare il proprio compagno di squadra Luca Listì, dovendosi considerare autocalunnitoria la dichiarazione del sig. Rovera ed evidentemente rivelatasi un mero ed avventato tentativo di scagionare il proprio compagno di squadra. Ha inoltre deferito la Società DON BOSCO NICHELINO per rispondere ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva della violazione ascritta al proprio tesserato. All’udienza del 11.6.2004, a seguito di rituale citazione, comparivano avanti la Commissione Disciplinare, composta dal Presidente F.F. Avv. Claudio Strata e dai componenti Avv. Alfredo Repetti e Avv. Luca Giabardo, il sig. Riccardo Rovera ed il presidente della Società DON BOSCO NICHELINO, sig. Joe Galea, assistito dall’avv. Giorgio Blangetti. La Procura Federale, rappresentata dal sostituto procuratore avv. Maurizio Goria, concludeva richiedendo per il sig. Rovera mesi sei di inibizione e per la Società DON BOSCO NICHELINO Euro 200,00 di ammenda. Il giocatore Rovera Riccardo confermava il contenuto delle proprie dichiarazioni confessorie e chiedeva di essere assolto dalle contestazioni, mentre la difesa della Società deferita si richiamava al contenuto della memoria ritualmente depositata, affermando in sostanza la mancata valenza probatoria delle circostanze acclarate dall’Ufficio Indagini, in base alle quali dovrebbero ritenersi inattendibili le dichiarazioni del Rovera, richiedendo pertanto l’assoluzione od in via subordinata un contenimento della sanzione, essendo la Don Bosco Nichelino chiamata a rispondere soltanto a titolo di responsablità oggettiva. FATTO A seguito di una pesante squalifica al tesserato della Società DON BOSCO NICHELINO sig. Listì Luca, ritenuto responsabile di un episodio di violenza ai danni di un assistente arbitrale al termine della gara disputata tra il DON BOSCO NICHELINO e la NARZOLESE in data 1.6.2003, la Società oggi deferita proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare indicando una serie di circostanze in base alle quali veniva richiesta una riduzione del provvedimento sanzionatorio. Indi, a seguito del passaggio in giudicato del predetto provvedimento, con comunicazione 23.10.2003 la DON BOSCO NICHELINO trasmetteva al Presidente di codesto Comitato Regionale una dichiarazione del tesserato sig. Rovera Riccardo, il quale si autoaccusava di avere colpito con un calcio l’assistente arbitrale nella partita di cui sopra e richiedeva pertanto l’annullamento della squalifica a carico del sig. Listì. Il Comitato Regionale Piemonte e V.A. trasmetteva quindi la pratica all’attenzione della Procura Federale, la quale sulla base della documentazione esaminata e delle risultanze emerse a seguito dell’attività svolta dall’Ufficio Indagini, riteneva realizzata la violazione dell’art. 1 C.G.S. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione Disciplinare, alla luce delle risultanze istruttorie, non ritiene attendibile la dichiarazione confessoria del Sig. Rovera, ribadita nel corso delle indagini svolte dalla Procura Federale. Anche a voler prescindere da ogni altra considerazione, la responsabilità del gesto violento è stata a suo tempo addebitata al sig. Listì sulla base di una precisa ed inequivocabile individuazione risultante dal rapporto dell’assistente arbitrale colpito, il quale ha vieppiù confermato l’esattezza dell’identificazione nel corso delle indagini svolte dal competente ufficio su incarico della Procura Federale, affermando di avere visto in viso il giocatore responsabile mentre ritraeva la gamba dopo avere sferrato il calcio e di avere quindi potuto vedere il numero della maglia del giocatore (precisamente il numero tredici) subito dopo che questi si era voltato verso il terreno di gioco. Pertanto anche la dichiarazione del Sig. Rovera circa il fatto che il medesimo portasse, guarda caso, una maglia con le maniche corte che aveva sotto la divisa da secondo portiere appena tolta, dello stesso colore di quella del sig. Listì, non può far insorgere dubbi in ordine ad una eventuale confusione da parte dell’assistente arbitrale, in quanto in tal caso la maglia del sig. Rovera avrebbe comunque dovuto essere priva di numero. Se a tali circostanze si aggiunge: 1)- che nel ricorso avverso la squalifica a suo tempo comminata al sig. Listì, la Società DON BOSCO NICHELINO non solo non aveva neppure posto in dubbio la responsabilità del giocatore squalificato per quanto accaduto (nonostante a quanto pare il medesimo si fosse sempre dichiarato innocente), ma aveva chiesto clemenza per la sanzione irrogata, tenuto conto “dei gravi momenti di tensione….che sicuramente hanno determinato nel giocatore una forte emotività, tanto da indurlo a compiere il gesto sconsiderato” 2)-che la motivazione addotta dal sig. Rovera per giustificare il gesto violento, relativa al fatto che l’assistente in questione aveva sbandierato un fuorigioco inesistente in occasione della segnatura della sua squadra, non è risultata corretta in quanto è emerso che il fuorigioco era stato segnalato dall’assistente arbitrale che presidiava l’altro lato del terreno di gioco, codesta Commissione Disciplinare non può che ritenere autocalunniatoria la confessione del giocatore Rovera Riccardo e conseguentemente realizzata la fattispecie di illecito sportivo come delineata dalla Procura Federale, nonché sussistente la responsabilità oggettiva in capo alla Società DON BOSCO NICHELINO ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S. per la violazione compiuta dal proprio tesserato, non senza evidenziare che l’entità della sanzione conseguente, così come richiesta dalla Procura, pare equa proprio in considerazione del fatto che la Società deferita risponde dell’addebito a titolo di responsabilità oggettiva. In base alle suesposte argomentazioni la Commissione Disciplinare COSI’ DELIBERA - Commina al sig. Riccardo Rovera, tesserato della G.S. DON BOSCO NICHELINO, la sanzione della squalifica sino al 15.12.2004; - Commina alla Società G.S. DON BOSCO NICHELINO, a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti ascritti al suo tesserato, la sanzione dell’ammenda di € 200,00.
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