COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° N° 46 del 15 Aprile 2003- pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società TORINESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.44 di codesto Comitato Regionale del 1.4.2004 in riferimento alla gara REAL TORINO –TORINESE del 27.3.2004 valida per il Campionato Regionale Serie C1 Calcio a 5

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° N° 46 del 15 Aprile 2003- pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società TORINESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.44 di codesto Comitato Regionale del 1.4.2004 in riferimento alla gara REAL TORINO –TORINESE del 27.3.2004 valida per il Campionato Regionale Serie C1 Calcio a 5 La Società TORINESE si lamenta della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore ARENA Giacomo (squalifica sino al 31.3.2007), e ne chiede la riduzione. Non contesta i fatti, ma ne propone una lettura volta a ridurne la gravità con argomentazioni a dir poco risibili e che non hanno alcun rilievo. La Società TORINESE non offre argomentazioni idonee a contrastare il rapporto arbitrale che, a mente dell’art.31 lett.a1) C.G.S., fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, e sul punto è preciso e circostanziato e non è superato dalle osservazioni contenute nel reclamo. Inoltre, nel caso di specie, risulta confermato dal referto medico che attesta la compatibilità delle lesioni subite dal direttore di gara con le modalità dell’aggressione descritte in atti. I fatti di cui ARENA Giacomo (giocatore anche della rappresentativa regionale) si è reso responsabile solo di una gravità inaudita: un tentativo di aggressione all’arbitro dopo essere stato espulso, il suo successivo concretizzarsi a fine gara con un calcio ed un pugno che hanno reso necessarie le cure mediche presso il pronto soccorso. Sono condotte che non meritano ulteriori commenti se non quello che la sanzione inflitta è tutto sommato mite ove rapportata alla loro gravità, e soltanto la giovane età dell’ARENA ha evitato al medesimo l’ulteriore aggravamento della sanzione. Non si comprendono, infatti, le ragioni del ricorso atteso che la condotta tenuta dal giocatore (che la ricorrente si è limitata a definire censurabile) è di una gravità tale da non meritare alcuna riduzione e ciò anche in considerazione della totale assenza di qualsivoglia segno di resipiscenza da parte del medesimo. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso proposto dalla Società TORINESE. Pone a carico della Società TORINESE la tassa di reclamo pari a Euro 104 che non risulta versata.
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