COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° N° 46 del 15 Aprile 2003- pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società SAN SALVARIO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara KAPPADUE – SAN SALVARIO disputatasi il 4/4/2004 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone A (Comunicato Ufficiale N° 39 dell’8/4/2004)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° N° 46 del 15 Aprile 2003- pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società SAN SALVARIO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara KAPPADUE – SAN SALVARIO disputatasi il 4/4/2004 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone A (Comunicato Ufficiale N° 39 dell’8/4/2004) Con il reclamo in oggetto, la Società Sportiva SAN SALVARIO contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, sostenendo che le stesse sono basate su una ricostruzione dei fatti risultante da un rapporto arbitrale inesatto e chiede che venga revocata la squalifica per TRE gare inflitta ai propri giocatori DANIELE Simone, TIANA Francesco e SPINELLI Francesco. In particolare, la Società reclamante nega il fatto che i tre giocatori squalificati abbiano inteso aggredire fisicamente uno spettatore, comportamento al quale fa riferimento la motivazione della decisione del Giudice Sportivo. In effetti il giocatore Daniele Simone, al termine della gara, uscendo dal terreno di gioco, si soffermava a scambiare delle vivaci battute con uno spettatore, rivelatosi poi essere un giocatore della squadra avversaria squalificato per quella gara, il quale nel corso della partita aveva continuamente profferito degli insulti all’indirizzo della squadra ospite. Il giocatore SPINELLI Francesco si limitava ad intervenire per fare da paciere e per indurre il proprio compagno a lasciar perdere ed a recarsi negli spogliatoi, mentre il giocatore TIANA Francesco non partecipava minimamente al battibecco. La Commissione Disciplinare, composta dai Signori SERVETTO Avv. Tommaso, presidente, SCARAMOZZINO Avv. Ezio e CAMPAGNA Avv. Flavio, alla presenza del Sig. BOCCALATTE Sergio, rappresentante dell’A.I.A., ritiene di dover attribuire all’episodio una valutazione diversa da quella espressa dal Giudice Sportivo e, conseguentemente, ritiene meritevole di accoglimento il reclamo in ordine alla congruità della sanzione adottata. Dall’esame del rapporto arbitrale si rileva, infatti, che il direttore di gara ha espresso una propria valutazione sull’intenzione dei tre giocatori di voler aggredire uno spettatore della squadra avversaria senza, per altro, riferire che siano stati messi in atto altri episodi di particolare violenza. La Commissione ritiene, inoltre, di non disporre, benché richiesta dall’interessato, la convocazione del Sig. DANIELE Simone perché l’audizione dello stesso comporterebbe inevitabilmente un allungamento dei tempi della decisione a tutto danno della Società ricorrente. La Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del proposto ricorso, DELIBERA di ridurre da TRE ad UNA gara la squalifica inflitta ai giocatori DANIELE Simone, SPINELLI Francesco e TIANA Francesco, nulla disponendo per quanto attiene la tassa di reclamo, che non risulta versata dalla Società reclamante.
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