COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° N° 47 del 22 Aprile 2004 2003- pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società PONTECURONE in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore GAI Stefano nella gara CALAMANDRANESE – PONTECURONE dell’14.4.2004 valida per la Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Seconda e Terza Categoria

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° N° 47 del 22 Aprile 2004 2003- pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società PONTECURONE in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore GAI Stefano nella gara CALAMANDRANESE – PONTECURONE dell’14.4.2004 valida per la Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Seconda e Terza Categoria La Commissione Disciplinare, composta dai sigg. SERVETTO avv. Tommaso (presidente), CAMPAGNA avv. Flavio, SCARAMOZZINO avv. Ezio (consiglieri), alla presenza del sig. BOCCALATTE Sergio, rappresentante degli arbitri, ha esaminato il ricorso in oggetto alla riunione straordinaria del 19 aprile 2004. Il reclamo in oggetto, con il quale la Società PONTECURONE lamenta l’illegittimo impiego da parte della Società CALAMANDRANESE del giocatore GAI Stefano, in quanto squalificato, è fondato e merita accoglimento. Risulta dal comunicato ufficiale n. 19 del 23.10.2003 di codesto Comitato Regionale che il giocatore GAI Stefano venne squalificato per una gara per recidiva in ammonizione (II infrazione), subita nella gara di ritorno della seconda fase della Coppa Piemonte Valle d’Aosta di categoria. Pertanto, in applicazione del disposto di cui all’art.14 comma 10.1) C.G.S., il giocatore avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima gara successiva della medesima competizione, disputata tra le Società CALAMANDRANESE e PONTECURONE in data 14.4.2004. Dall’esame degli atti ufficiali di gara risulta, invece, che il giocatore GAI Stefano sia stato impiegato in tale gara dalla Società CALAMANDRANESE, disputando quindi l’incontro in pendenza di squalifica. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, a) ai sensi dell’art.12 comma 5 lett.a) del C.G.S. infligge alla Società CALAMANDRANESE la sanzione della PERDITA DELLA GARA con il seguente punteggio CALAMANDRANESE – PONTECURONE 0-3 nonché l’ammenda di Euro 155 (centocinquantacinque); b) infligge la squalifica per una ulteriore giornata al giocatore GAI Stefano; c) inibisce il dirigente accompagnatore della Società CALAMANDRANESE, Sig. BARBERO PIER ARNALDO, sino al 20.7.2004. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo non risultando versata.
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