COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 24 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento da parte della Procura Federale del Signor ZAINO Roberto Presidente della Società SETTIMO VITTONE nonché della Società SETTIMO VITTONE

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 24 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento da parte della Procura Federale del Signor ZAINO Roberto Presidente della Società SETTIMO VITTONE nonché della Società SETTIMO VITTONE La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il signor ZAINO Roberto e la Società SETTIMO VITTONE per rispondere dei seguenti capi di incolpazione: - - il primo della violazione dell’art. 3, comma 1, del C.G.S., in quanto ha rilasciato dichiarazioni lesive della reputazione di persone e/o organismi operanti nell’ambito federale, nonché dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’art. 4, commi 3 e 4, del C.G.S., in quanto idonee a mettere in dubbio la regolarità delle gare e la correttezza dello svolgimento dei campionati e segnatamente in relazione all’incontro di calcio SETTIMO VITTONE – BIOGLIESE VAL MOS del 15/2/2004, come si evince dal titolo dell’art. “La prossima ammazzo l’arbitro” e dalla dichiarazioni, secondo cui: “Io a Biella tre settimane ho preso a schiaffi un arbitro, ma appena sconto la squalifica io uno come quello di oggi lo lascio stecchito sul campo, non lo faccio tornare a casa”; - - la Società SETTIMO VITTONE a titolo di responsabilità diretta, ai sensi degli artt. 2, comma 4 e 4, comma 2, del C.G.S., nelle violazioni ascrivibili al suo Presidente. Nella riunione del 18/3/2005 la Commissione Disciplinare composta dai signori Avv. Tommaso Servetto (Presidente), Avv. Ezio Scaramozzino, Avv. Paolo Bianco, Avv. Paolo Pavarini (componenti) ha preso in esame il suesteso deferimento alla presenza del Sostituto Procuratore Federale Avv. Maurizio Goria, il quale al termine della sua requisitoria, richiede la inibizione di mesi 6 per il signor ZAINO e l’ammenda di € 200,00 per la Società SETTIMO VITTONE. È intervenuto in udienza personalmente il signor ZAINO il quale ha ammesso il fatto evidenziando di avere profferito delle frasi simili a quelle descritte nel capo di incolpazione in un momento di rabbia immediatamente dopo il termine della gara. Lo stesso ha dimostrato il proprio ravvedimento e si è impegnato a far pervenire al settore arbitrale le proprie scuse. La responsabilità obiettiva del signor ZAINO è provata agli atti oltrechè dall’articolo di giornale prodotto dalla Procura Federale anche dalle ammissioni del medesimo. Giova evidenziare come il signor ZAINO si sia dimostrato dispiaciuto per la sua estemporanea dichiarazione sin dalla sua prima audizione avanti l’ufficio indagini e comunque la sua resipiscenza è dimostrata sia con le scuse trascritte a verbale che con l’impegno a scusarsi per iscritto attraverso il Presidente A.I.A. Alla luce di quanto sopra la Commissione Disciplinare ritiene di applicare la sanzione della inibizione non contenuta nei minimi in considerazione del fatto che lo stesso signor ZAINO era già stato squalificato pochi giorni prima per comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro così come emerge dal C.U. n. 32 di questo Comitato Regionale. In considerazione della responsabilità del signor ZAINO è pacifica la responsabilità oggettiva e diretta in capo alla Società per fatti commessi dal proprio Presidente. Sanzione equa appare quella della inibizione del signor ZAINO Roberto a tutto il 30/5/2005 e dell’ammenda alla Società SETTIMO VITTONE pari a € 200,00.
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