COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 24 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo della Società VILLAR PEROSA CALCIO avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore GUELI Giuseppe della Società ROSTA 2000 incontrata in data 9/03/2005 nell’ambito del Campionato di Prima categoria – girone F – organizzato dal Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 24 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo della Società VILLAR PEROSA CALCIO avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore GUELI Giuseppe della Società ROSTA 2000 incontrata in data 9/03/2005 nell’ambito del Campionato di Prima categoria – girone F - organizzato dal Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta Riunione del 18/03/05. La Commissione disciplinare, composta dai Sigg. SERVETTO Avv. Tommaso (Presidente), VILLANI Avv. Loris e GIABARDO Avv. Luca (componenti), alla presenza del Sig. BOCCALATTE Sergio, rappresentante dell’A.I.A. A seguito della gara indicata in oggetto la Società VILLAR PEROSA CALCIO proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare, per la posizione irregolare del giocatore GUELI Giuseppe della Società ROSTA 2000. Considerata l’ammissibilità del reclamo, letti gli atti e la documentazione pervenuta a questa Commissione, nel merito si osserva quanto segue: il giocatore GUELI Giuseppe veniva squalificato per due gare con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 29 stagione sportiva 2004/2005 del 17/02/05. Preliminarmente è bene evidenziare che l’art. 17, comma II, C.G.S. dispone: “Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale...omissis” ed il successivo comma IV precisa che: “Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica...omissis”. Tutto ciò premesso, nel caso di specie il giocatore GUELI Giuseppe avrebbe dovuto scontare la seconda giornata di squalifica proprio in occasione della gara disputata dalla propria squadra contro il VILLAR PEROSA in data 9/03/2005, atteso che due delle tre partite disputate in precedenza - 20/2/2005 e 6/3/2005 - non avevano comportato il conseguimento di un risultato valido ai fini della classifica. Al contrario, come si evince dal referto arbitrale e dai documenti ad esso allegati, in occasione della gara in esame, il predetto è stato irregolarmente schierato in campo, rivestendo peraltro il ruolo di vice capitano della propria squadra. Poiché per quanto evidenziato nei capoversi che precedono il giocatore indicato non avrebbe dovuto disputare la gara citata in quanto in costanza di squalifica P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di accogliere il reclamo in oggetto e, pertanto, la gara del 9/03/2005 del Campionato di Prima categoria, girone F - deve essere omologata con il seguente risultato: ROSTA 2000 - VILLAR PEROSA 0 – 3; al giocatore GUELI Giuseppe del ROSTA 2000 è inflitta una ulteriore giornata di squalifica; alla Società ROSTA 2000 è inflitta l’ammenda di € 150; Al Sig. FUIANO Nicola, dirigente accompagnatore ufficiale del ROSTA 2000, viene inflitta la sanzione dell’inibizione a tutto il 8/06/2005. Nulla si dispone in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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