COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 24 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare d) Reclamo proposto dalla Società FULTOS C.5 avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara VIRTUS NICHELINO – FULTOS C.5 disputatasi il 5/3/2005 nell’ambito del Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie C 1 – Girone A (Punto 4.1.5. del Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/03/2005)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 24 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare d) Reclamo proposto dalla Società FULTOS C.5 avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara VIRTUS NICHELINO – FULTOS C.5 disputatasi il 5/3/2005 nell’ambito del Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie C 1 – Girone A (Punto 4.1.5. del Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/03/2005) Con il reclamo in oggetto, la Società FULTOS C.5 contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, sostenendo che le stesse sono basate su una ricostruzione dei fatti risultante da un rapporto arbitrale inesatto e chiede che venga ridotta la squalifica fino al 31/12/2006 inflitta al proprio giocatore PIGNOCCO Eugenio, perché non proporzionata all’effettivo comportamento posto in essere dallo stesso. In particolare, la Società reclamante nega il fatto che il giocatore in questione abbia colpito con due schiaffi sul viso il direttore di gara, comportamento al quale fa riferimento la motivazione della decisione del Giudice Sportivo. In effetti il giocatore PIGNOCCO Eugenio, in occasione della propria espulsione, “poggiava le mani sul viso dell’arbitro e, con l’intento di manifestare con scherno il proprio disappunto per la sanzione appena ricevuta, gli dava due carezze”. La Commissione Disciplinare, composta dai Signori SERVETTO Avv. Tommaso, presidente, SCARAMOZZINO Avv. Ezio e PAVARINI Avv. Paolo, alla presenza del Sig. BOCCALATTE Sergio, rappresentante dell’A.I.A., ritiene di dover attribuire all’episodio una valutazione diversa da quella espressa dal Giudice Sportivo e, conseguentemente, ritiene meritevole di accoglimento il reclamo in ordine alla congruità della sanzione adottata. Da un attento esame del rapporto arbitrale si rileva, infatti, che il direttore di gara ha usato espressioni tali da attenuare la portata del gesto posto in essere dal giocatore PIGNOCCO Eugenio affermando: “i colpi da me ricevuti non sono stati dati con particolare violenza”. Per sua stessa ammissione, infine, il direttore di gara esclude che i colpi stessi gli abbiano procurato particolare dolore. La Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del proposto ricorso, RIDUCE fino al 30 Giugno 2006 la squalifica inflitta al giocatore PIGNOCCO Eugenio, nulla disponendo in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata dalla Società reclamante.
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