COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 24 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare e) Reclamo della A.S.D. OLD BRA CALCIO A 5 in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore GIARRUSSO Michele nella gara OLD BRA CALCIO A 5 – BARAONDA del 10.3.2005 valida per il Campionato di Calcio A 5 Sedie D Girone B
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 34
del 24 Marzo 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
e) Reclamo della A.S.D. OLD BRA CALCIO A 5 in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore GIARRUSSO Michele nella gara OLD BRA CALCIO A 5 - BARAONDA del 10.3.2005 valida per il Campionato di Calcio A 5 Sedie D Girone B
Il reclamo in oggetto, con il quale la Società OLD BRA CALCIO A 5 ha denunciato l’illegittimo impiego da parte della Società BARAONDA del giocatore GIARRUSSO Michele in quanto squalificato, è fondato.
Infatti detto giocatore, come risulta dal Comunicato Ufficiale n. 32 del 10.3.2005, era stato espulso nella gara dal 7.3.2005 BARAONDA - OLMO 84 DONATELLO, immediatamente precedente alla gara OLD BRA CALCIO A 5 - BARAONDA, ed il medesimo Comunicato aveva riportato la squalifica per una gara al sig. GIARRUSSO.
Infondate risultano le osservazioni difensive della Società BARAONDA in merito ad un asserito errore di persona compiuto dall’arbitro della gara BARAONDA - OLMO 84 DONATELLO, il quale avrebbe comminato il provvedimento di espulsione al sig. GIARRUSSO Michele anziché al giocatore MASSAZZA Riccardo; infatti il predetto direttore di gara ha confermato l’esattezza del proprio rapporto.
L’art. 17 comma 2 del C.G.S., che prevede la regola secondo la quale le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, fa espressamente salvo quanto previsto dall’art. 41 comma 2 del C.G.S., norma che prevede la squalifica automatica per una giornata - da scontarsi nella prima gara successiva (con eventuale aggravio della sanzione) - per il giocatore che sia stato espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale.
Il giocatore GIARRUSSO Michele, essendo stato espulso nella precedente gara ufficiale, doveva pertanto scontare la squalifica fin dalla gara successiva, quella appunto del 10.3.2005, che lo ha visto invece schierato tra le file del BARAONDA. Ne consegue che il sig. GIARRUSSO ha disputato l’incontro in pendenza di squalifica, e le sanzioni che ne conseguono sono conseguenza di tale situazione.
Per tali motivi la Commissione Disciplinare
COSI’ DELIBERA
ai sensi dell’art. 12 comma 5 del C.G.S. commina alla Società BARAONDA la sanzione della PERDITA DELLA GARA con il seguente punteggio:
OLD BRA CALCIO A 5 - BARAONDA 6-0
Nonché l’ammenda di € 150,00;
- squalifica per una ulteriore giornata il giocatore GIARRUSSO Michele;
- in assenza del dirigente accompagnatore della Società BARAONDA, inibisce il Presidente, sig. ME Riccardo, oggettivamente responsabile, sino al 20.6.2005.
Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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