COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 24 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare f) Reclamo della Società RACCO 86 avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale Comitato Provinciale di Cuneo n. 33 del 3.3.2005 (gara RACCO 86 – S. MICHELE S. GRATO del 26.2.2005 – Campionato di Terza Categoria girone B)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 34
del 24 Marzo 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
f) Reclamo della Società RACCO 86 avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale Comitato Provinciale di Cuneo n. 33 del 3.3.2005 (gara RACCO 86 - S. MICHELE S. GRATO del 26.2.2005 - Campionato di Terza Categoria girone B)
Con il reclamo in oggetto la Società RACCO 86 richiede la riduzione delle squalifiche comminate al giocatore AINAUDI Alessandro ed al dirigente RAMASSO Bernardino, la revoca delle squalifiche comminate al giocatore CAPELLO Andrea ed al massaggiatore (ed anche dirigente) MONASTEROLO Pietro, nonché la riduzione dell’ammenda.
Sostiene la ricorrente che la descrizione dei fatti avvenuti al termine della gara come risultante dal rapporto arbitrale appare eccessivamente severa a fronte di quanto in effetti accaduto; afferma in particolare che i propri dirigenti non avrebbero in alcun modo spintonato o minacciato il direttore di gara, attivandosi al contrario per allontanare i propri giocatori dall’arbitro al fine di proteggerlo; sostiene infine che i giocatori Ainaudi Alessandro e Capello Andrea non avrebbero commesso i gesti loro attribuiti in quanto non più presenti sul terreno di gioco alla fine dell’incontro, il primo perché espulso al 26’ del primo tempo ed il secondo perché sostituito al 9’ del secondo tempo.
Tali argomentazioni sono supportate da alcuni documenti allegati, tra i quali in particolare una dichiarazione della Società avversaria che, tra l’altro, conferma di non avere visto alcuno dei dirigenti della Racco 86 assumere atteggiamenti irriguardosi né tantomeno aggressivi nei riguardi del direttore di gara.
Questa Commissione, letto il reclamo e la documentazione allegata, esaminato il rapporto, sentita la ricorrente che ne ha fatto rituale richiesta, esprime le seguenti considerazioni.
Occorre anzitutto premettere e sottolineare che, come noto, l’art. 31 C.G.S. attribuisce al rapporto arbitrale efficacia di piena prova di quanto avvenuto sul terreno di gioco; le risultanze di tale documento pertanto non possono essere disattese da ricostruzioni discordanti fornite da terzi.
Ciò premesso, occorre però tenere presente che il giocatore Ainaudi Alessandro, al quale sono state comminate quattro giornate di qualifica in quanto, insieme ad altri compagni anch’essi squalificati, avrebbe insultato e minacciato l’arbitro, risulta effettivamente essere stato espulso al 26’ del primo tempo. Poiché il rapporto arbitrale identifica il sig. Ainaudi unicamente con il numero della maglia, è alquanto improbabile che il medesimo al termine dell’incontro fosse ancora presente sul terreno di gioco con la divisa della squadra ed è più ragionevole che, nella concitazione del momento, il direttore di gara sia incorso in un errore di identificazione. Per tale ragione la squalifica al medesimo deve essere ridotta e commisurata unicamente alla comminata espulsione.
Al contrario, non vi sono motivi che consentano di escludere che il sig. Capello Andrea, sostituito nel secondo tempo, fosse ancora presente ai bordi del campo a fine gara; peraltro la valutazione della gravità condotta al medesimo attribuita nel rapporto arbitrale giustifica una lieve riduzione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo.
Quanto ai dirigenti, la complessiva ricostruzione della situazione consente in ogni caso di ritenere equa un lieve riduzione delle sanzioni comminate alla Società ed ai Sigg.ri Monaserolo Pietro e Ramasso Bernardino, fermo restando che quest’ultimo in qualità di accompagnatore era anche il soggetto tenuto ad occuparsi della tutela del direttore di gara e quindi la sua posizione deve essere considerata con maggior rigore a fronte dei censurabili fatti avvenuti al termine dell’incontro, comunque regolarmente conclusosi con il triplice fischio.
Per tali motivi la Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, così provvede:
Riduce a due giornate la squalifica al giocatore Ainaudi Alessandro;
Riduce al 31.5.2005 la squalifica al giocatore Capello Andrea;
Riduce al 30.9.2005 l’inibizione comminata al sig. Ramasso Bernardino;
Riduce al 31.5.2005 la squalifica comminata al sig. Monasterolo Pietro;
Riduce ad € 200,00 l’ammenda comminata alla Società Racco 86.
Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.
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