COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 31 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare a) Reclamo dell’A.S.SUNESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata in data 10/03/2005 sul Comunicato Ufficiale n. 32, del Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in ordine alla gara SUNESE – FULGOR VALDENGO del 6/03/2005, valida per il Campionato Eccellenza, girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 31 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare a) Reclamo dell’A.S.SUNESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata in data 10/03/2005 sul Comunicato Ufficiale n. 32, del Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in ordine alla gara SUNESE - FULGOR VALDENGO del 6/03/2005, valida per il Campionato Eccellenza, girone A Riunione del 25/03/2005. La Commissione disciplinare, composta dai Sigg. PAVARINI Avv. Paolo (Vice-Presidente), GIABARDO Avv. Luca (componente) e VILLANI Avv. Loris (componente) alla presenza del sig. Sergio BOCCALATTE, rappresentante A.I.A., ha deliberato quanto segue: a seguito della gara indicata all’oggetto l’A.S. SUNESE ricorreva alla Commissione Disciplinare, per ottenere l’annullamento della sanzione dell’ammenda di € 500,00 inflitta dal Giudice Sportivo alla Società ricorrente, per responsabilità oggettiva in ordine agli episodi di intemperanza e intolleranza nei confronti della terna arbitrale occorsi in tale occasione presso il proprio impianto sportivo e all’esterno di esso. Impregiudicata ogni valutazione nel merito del reclamo, in via preliminare occorre evidenziare che il reclamo in oggetto non è ammissibile per tardività della trasmissione dello stesso, giusto il disposto dell’art. 42, comma V, C.G.S., il quale stabilisce che: “I ricorsi di 2° grado avverso le decisioni del Giudice Sportivo...omissis...” devono essere proposti alla Commissione Disciplinare “entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che s’intende impugnare”. Il reclamo in questione, avverso al provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato in data 10/03/2005 sul C.U. n° 32 del Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, è pervenuto a mezzo fax a questa Commissione in data 24/03/2005, quindi abbondantemente oltre il termine stabilito dalla disposizione citata, per cui ogni ulteriore esame nel merito della vicenda ad oggetto del reclamo è preclusa dall’inosservanza del suddetto termine procedurale. P.Q.M. La Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso in questione e dispone l’incameramento della prescritta tassa di € 130,00 con addebito sul conto dell’A.S. SUNESE.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it