COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 31 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società ROMANO 2000 avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato MASSOTTI Matteo di cui al C.U. n. 32 del 03/03/2005 – Comitato Provinciale di Aosta – Gara ROMANO 2000 – VILLENEUVE del 27/02/2005 – Campionato di Seconda categoria – Girone E

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 31 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società ROMANO 2000 avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato MASSOTTI Matteo di cui al C.U. n. 32 del 03/03/2005 – Comitato Provinciale di Aosta – Gara ROMANO 2000 - VILLENEUVE del 27/02/2005 – Campionato di Seconda categoria – Girone E Con ricorso tempestivamente proposto la Società ROMANO 2000 ha impugnato la decisione adottata dal Giudice Sportivo nei confronti del giocatore Massotti Matteo, squalificato per dieci gare (oltre ad una derivante dall’espulsione dal campo) per avere tenuto un comportamento ingiurioso nei confronti del direttore di gara dopo essere stato espulso dal terreno di gioco per doppia ammonizione. Lamenta la ricorrente l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, pur non contestando nella sostanza l’accaduto. Esaminato il referto arbitrale, dal quale si evince con certezza il contenuto offensivo ed ingiurioso della condotta del Massotti ma non anche la portata lesiva della stessa, avendo cagionato un semplice arrossamento verosimilmente scomparso in pochi minuti trattando le parti interessate con dell’acqua fredda, la Commissione Disciplinare ritiene congruo addivenire ad un trattamento sanzionatorio più contenuto ma comunque idoneo alla stigmatizzazione del comportamento del Massotti. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di accogliere il reclamo presentato dalla Società ROMANO 2000, riducendo la squalifica inflitta al giocatore Massotti a giornate 6 (sei) oltre a quella comminatagli in relazione all’espulsione dal campo. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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