COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 31 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclamo proposto dalla Società VIRTUS 1946 in riferimento alla gara JUNIOR S. GAUDENZIO – VIRTUS 1946 disputatasi il 13/03/2005 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone A
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 35
del 31 Marzo 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
c) Reclamo proposto dalla Società VIRTUS 1946 in riferimento alla gara JUNIOR S. GAUDENZIO – VIRTUS 1946 disputatasi il 13/03/2005 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone A
All’esito della gara JUNIOR S. GAUDENZIO – VIRTUS 1946, disputatasi il 13/03/2005 e terminata con il punteggio di 4 a 3 a favore dell’A.C. JUNIOR S. GAUDENZIO, la POLISPORTIVA VIRTUS 1946 proponeva rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato il calciatore KETATNI Rachid, nato il 24/03/1976, non regolarmente tesserato per la Società JUNIOR S. GAUDENZIO.
La COMMISSIONE DISCIPLINARE, composta dai Signori PAVARINI Avv. Paolo, vicepresidente, SCARAMOZZINO Avv. Ezio e VILLANI Avv. Loris, alla presenza del Sig. BOCCALATTE Sergio, rappresentante dell’ A.I.A.:
- dato atto che, con il ricorso in oggetto, la POLISPORTIVA VIRTUS 1946 ha dedotto l’illegittimo impiego, nella gara in questione, da parte della JUNIOR S. GAUDENZIO, del calciatore KETATNI Rachid, perché non regolarmente tesserato, ed ha richiesto la emissione dei provvedimenti consequenziali;
- rilevato che, dall’esperito accertamento presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Piemonte Valle d’Aosta della F.I.G.C. – L.N.D., è emerso che il suddetto giocatore risulta svincolato e, quindi, non tesserato per alcuna Società;
- ritenuto, di conseguenza, che il giocatore sopra menzionato è stato utilizzato nella gara anzidetta senza titolo legittimo e che, pertanto, la gara stessa va ritenuta invalidata ai sensi dell’art.12, n° 5, lett. a del Codice di Giustizia Sportiva;
DELIBERA
di infliggere alla A.C. JUNIOR S. GAUDENZIO la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonché l’ammenda di € 150 (centocinquanta);
di inibire il dirigente accompagnatore della suddetta Società, Signor ISELLA Enzo, fino al 30/06/2005;
di nulla disporre in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata dalla Società reclamante.
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