COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 31 Marzo 2005 Delibera della Commissione d’Appello Federale (dai comunicati ufficiali nn. 48/C e 50/C) a) Ricorso per revocazione A.S. EUROPA avverso la sanzione della squalifica fino al 21/06/2004 inflitta al calciatore SCAGLIA Andrea (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 32 del 29.1.2004)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 31 Marzo 2005 Delibera della Commissione d’Appello Federale (dai comunicati ufficiali nn. 48/C e 50/C) a) Ricorso per revocazione A.S. EUROPA avverso la sanzione della squalifica fino al 21/06/2004 inflitta al calciatore SCAGLIA Andrea (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 32 del 29.1.2004) Il Sig. Mario Piceni, Presidente dell’A.S. EUROPA di Alessandria ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta L.N.D. di cui al C.U. n. 32 del 29 Gennaio 2004 con la quale era stata confermata la squalifica fino al 21.6.2004 inflitta al calciatore Scaglia Andrea in relazione ai fatti avvenuti durante la gara ASCA – EUROPA del 20.12.2003. Il ricorso è basato sulla dichiarazione scritta rilasciata apparentemente dal Sig. Fabio Mandaglio arbitro della gara di che trattasi. In essa il suddetto afferma di essersi accorto in occasione di una gara studentesca alla quale aveva assistito di aver scambiato il calciatore Scaglia con un altro della stessa Società a nome Cortino Danilo, responsabile effettivo dei fatti descritti nel referto. Si osserva preliminarmente che trattasi in sostanza di una istanza di revocazione della decisione della Commissione Disciplinare divenuta ormai definitiva. L’istanza stessa deve essere ritenuta ammissibile in quanto basata da fatto nuovo costituito dalla suindicata dichiarazione dell’arbitro. Devesi peraltro rilevare che l’affermazione rilasciata il 18.3.2004, a ben tre mesi di distanza dalla gara che ha dato origine alla sanzione non può essere ritenuta di valore probatorio tale da far annullare la decisione a suo tempo adottata sulla base di un preciso referto e del successivo supplemento di rapporto, date anche le circostanze poco chiare in cui il riconoscimento postumo del colpevole sarebbe avvenuto. Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S. EUROPA di Alessandria. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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