COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 31 Marzo 2005 Delibera della commissione disciplinare Appello della AMA BRENTA CALCIO CEVA avverso decisione merito gara CAMERANESE – AMA BRENTA del 18.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff.n. 49 del 6.5.2004)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 35
del 31 Marzo 2005
Delibera della commissione disciplinare
Appello della AMA BRENTA CALCIO CEVA avverso decisione merito gara CAMERANESE – AMA BRENTA del 18.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff.n. 49 del 6.5.2004)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in merito alla gara CAMERANESE – AMA BRENTA CEVA del 18.4.2004, deliberava di assegnare gara persa alla Società CAMERANESE con il risultato di 0-3 a favore della AMA BRENTA CALCIO; di squalificare fino al 31.12.2004 il calciatore della CAMERANESE Rivaldo Diego; di squalificare per due gare il calciatore dell’AMA BRENTA CEVA Ferrero Fabio (C.U. n. 47 del 22 Aprile 2004).
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, decidendo sul reclamo della CAMERANESE CALCIO, che contestava l’entità della sanzione inflitta al calciatore e si doleva del riconoscimento della fondatezza della decisione del direttore di gara di sospendere la gara stessa (con le conseguenti statuizioni del Giudice Sportivo), confermava la squalifica del calciatore RIVALDO Diego fino al 31.12.2004 ed accoglieva il reclamo nella parte in cui si chiedeva la ripetizione della gara, disponendo la ripetizione della stessa (C.U. n. 49 del 6 maggio 2004).
Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale l’AMA BRENTA CEVA sostenendo la giustezza dell’operato del direttore di gara che, a fronte dell’aggressione fisica subita ad opera del calciatore RIVALDO della CAMERANESE, che ne aveva determinato l’impossibilità fisica e psicologica a proseguire la gara, aveva decretato la sospensione definitiva.
Chiedeva pertanto che fosse cassata la decisione della Commissione Disciplinare e fosse confermata la decisione del Giudice Sportivo di assegnare gara persa alla Società CAMERANESE CALCIO con il risultato CAMERANESE – AMA BRENTA 0-3.
L’appello è fondato e va quindi accolto.
E’ incontestata l’avvenuta aggressione fisica subita dal direttore di gara ad opera del calciatore della CAMERANESE Rivaldo Diego, aggressione che, come evidenziato nel supplemento di rapporto, determinava l’impossibilità per lo stesso di respirare regolarmente e lo costringeva, perdurando tale suo deficitario stato fisico, a decretare giustamente la sospensione della gara, così come stabilito dall’art. 64.2 N.O.I.F.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’AMA BRENTA CALCIO di Ceva (Cuneo), annulla la decisione della Commissione Disciplinare, ripristina quella del Giudice Sportivo che infliggeva alla A.C. CAMERANESE la sanzione della perdita della gara per 3-0 e dispone restituirsi la tassa versata.
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