COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 5 Maggio 2005 delibera della Commissione Reclamo del Sig. Avondoglio Fabrizio – Allenatore del G.S. VERRES – relativo alla squalifica inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore stesso fino al 5 Luglio 2005, a seguito della gara VERRES – CASTELLAMONTE FAVRIA del 10/04/2005 valida per il Campionato di Promozione, riunito al reclamo della Società VERRES avverso le squalifiche inflitte al sig. Porro Sandro fino al 7/6/05; al massaggiatore Decurti Carlo fino al 7/6/2005, all’allenatore Avondoglio Fabrizio fino al 5/7/05 ed alla Società per Euro 200 di ammenda

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 5 Maggio 2005 delibera della Commissione Reclamo del Sig. Avondoglio Fabrizio – Allenatore del G.S. VERRES - relativo alla squalifica inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore stesso fino al 5 Luglio 2005, a seguito della gara VERRES – CASTELLAMONTE FAVRIA del 10/04/2005 valida per il Campionato di Promozione, riunito al reclamo della Società VERRES avverso le squalifiche inflitte al sig. Porro Sandro fino al 7/6/05; al massaggiatore Decurti Carlo fino al 7/6/2005, all’allenatore Avondoglio Fabrizio fino al 5/7/05 ed alla Società per Euro 200 di ammenda Con il reclamo in oggetto i ricorrenti si lamentano delle squalifiche inflitte dal G.S. indicate in epigrafe. Le squalifiche inflitte ai ricorrenti si fondano sulle indicazioni riportate sul rapporto del direttore di gara che costituisce fonte di prova privilegiata, come si e’ avuto modo di ricordare più volte ed a nulla valgono le presunte e generiche critiche a tali affermazioni, quando la descrizioni delle condotte censurate sono puntuali e precise. Le squalifiche inflitte a PORRO e a DECURTI non sono quindi in nessun modo censurabili, poiché quanto riferito nel rapporto del direttore di gara non appare seriamente censurabile. Ne’ il fatto che secondo i ricorrenti vi siano testimoni in grado di riferire circostanze utili a ridimensionare la gravità delle condotte appare utile a censurare la decisione del Giudice Sportivo. Tantomeno il fatto che in precedenza gli stessi soggetti – come affermato nel ricorso della società – non abbiano mai riportato squalifiche vale ad escludere quanto riferito puntualmente nel rapporto di gara. Con riferimento alla posizione dell’allenatore della società sono stati richiesti mezzi di prova che la C.D. ritiene superflui ovvero non consentiti, come nel caso del confronto tra l’allenatore stesso e la terna arbitrale. Ne’ la C.D. e’ organo deputato a concedere autorizzazioni per procedere in sedi diverse da quelle adite con i presenti ricorsi. L’unica censura degna di rilievo e’ quella relativa all’attribuzione al signor AVONDOGLIO delle frasi di contenuto razzista indirizzate nei confronti del giocatore sudamericano in forza alla Società CASTELLAMONTE FAVRIA. L’accusa e’ stata respinta con forza sia dal sig. AVONDOGLIO che dalla Societa’ VERRES. Nel ricorso dell’AVONDOGLIO – richiamato integralmente nel corso dell’audizione dello stesso avanti alla C.D. alla presenza del rappresentante degli Arbitri sig. BOCCALATTE – si sostiene che tali frasi non sono state pronunciate nei confronti di nessun giocatore avversario (che non avrebbe oltretutto giocatori di colore, anche se tale circostanza non e’ di per se’ dirimente avendo la squadra ospite nelle sue fila un giocatore sudamericano). L’AVONDOGLIO ha peraltro ammesso di aver forse ecceduto nei toni delle proteste rivolte alla terna arbitrale, ha anche sottolineato che una sanzione poteva essere corretta, ma ha insistito molto sul fatto di non aver rivolto tali gravi insulti all’indirizzo del giocatore straniero. A sostegno di quanto affermato il signor AVONDOGLIO riferiva che dopo l’espulsione si recava fuori del campo e vi rimaneva fino al termine della gara. Ora, le frasi a contenuto razziale non sono state riportate nel rapporto dell’assistente di gara e questo in parte conferma quanto narrato dal ricorrente. Si aggiunga che nel rapporto del direttore di gara stesso si premette che tali frasi sarebbero state percepite dopo l’espulsione dal campo dell’AVONDOGLIO e quando lo stesso si era unito agli insulti dei dirigenti precedentemente espulsi dal campo. L’attribuzione di tali frasi all’AVONDOGLIO non può dirsi provata con certezza e sul punto la C.D. ha ritenuto di dover accogliere le doglianze dei ricorrenti. Non merita accoglimento la censura della Società che chiede l’annullamento della ammenda, poiché le condotte tenute dal pubblico e dai dirigenti sono state comunque gravi e giustamente sono state censurate. P.Q.M. la C.D. accoglie i ricorsi nella parte in cui contestano le frasi di contenuto razzista attribuite all’AVONDOGLIO e per effetto dell’accoglimento riduce la squalifica dell’AVONDOGLIO stesso al 7/6/2005. Conferma nel resto la squalifica inflitta al PORRO ed al DECURTI fino al 7/6/2005 ed alla Società al pagamento di Euro 200 di ammenda. Dispone la restituzione della tassa di reclamo versata dal ricorrente AVONDOGLIO e nulla dispone sulla tassa non versata dalla Società VERRES.
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