COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 5 Maggio 2005 delibera della Commissione c) Reclamo della Società MONTALTESE relativo alla squalifica inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore della PGS MONTALTESE, sig. Barone Egidio a seguito della gara MONTALTESE – QUART del 10/04/2005 valida per il Campionato di Terza categoria

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 5 Maggio 2005 delibera della Commissione c) Reclamo della Società MONTALTESE relativo alla squalifica inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore della PGS MONTALTESE, sig. Barone Egidio a seguito della gara MONTALTESE - QUART del 10/04/2005 valida per il Campionato di Terza categoria Con il reclamo in oggetto la Società ricorrente si lamenta della squalifica inflitta dal G.S. all’allenatore della Società, signor Barone Egidio fino al 10/07/2005. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento perché le doglianze dei ricorrenti appaiono assolutamente infondate. Secondo il rapporto di gara che è assistito da fede privilegiata – come dice il Codice di Giustizia Sportivo e come si è già avuto modo di ricordare in numerosissimi provvedimenti – il signor Barone Egidio ha ingiuriato l’arbitro ed a seguito di ciò veniva espulso; dopo di che uscendo dal campo ha continuato ad insultare l’arbitro e a minacciarlo. Una volta uscito dal recinto di gioco aizzava il pubblico contro il direttore di gara, continuando ad insultarlo. A fine partita aspettava l’arbitro e lo insultava nuovamente. Una volta terminata la doccia ed uscito dagli spogliatoi c’era di nuovo il Barone Egidio ad aspettare il direttore di gara per offenderlo. Tutto ciò si ricava chiaramente ed analiticamente dal rapporto stilato dal Direttore di Gara, di cui non vi è motivo di dubitare. Non si può non osservare che il comportamento tenuto dall’allenatore è gravemente censurabile, sia per la reiterazione delle condotte (non quindi improvvisa ed istintiva reazione, normalmente più comprensibile), sia per il ruolo ricoperto, sia perché idoneo ad esasperare gli animi anche di altri soggetti, che fortunatamente non si sono fatti trascinare (il comportamento del pubblico è fortunatamente stato “normale”). La C.D. dichiara pertanto infondato il reclamo per le ragioni sopra ricordate e conferma la squalifica del Barone Egidio fino al 10/07/2005. Dispone l’addebito della tassa, non allegata.
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