COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 5 Maggio 2005 delibera della Commissione d) Ricorso della Società PRO COLLEGNO in riferimento alla regolarità della posizione dei giocatori BORELLI Davide e SAPONARO Thomas nella gara PRO COLLEGNO – CASCINE VICA del 23.4.2005 valida per il Campionato Juniores Provinciale – Girone D
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 44
del 5 Maggio 2005
delibera della Commissione
d) Ricorso della Società PRO COLLEGNO in riferimento alla regolarità della posizione dei giocatori BORELLI Davide e SAPONARO Thomas nella gara PRO COLLEGNO – CASCINE VICA del 23.4.2005 valida per il Campionato Juniores Provinciale - Girone D
La Commissione Disciplinare, composta dai sigg. PAVARINI avv. Paolo (Vice Presidente), CAMPAGNA avv. Flavio, GIABARDO avv. Luca (componenti), alla presenza del sig. BOCCALATTE Sergio, rappresentante degli arbitri, ha esaminato il ricorso in oggetto alla riunione del 29 Aprile 2005.
Il reclamo in oggetto, con il quale la Società PRO COLEGNO lamenta l’illegittimo impiego da parte della Società CASCINE VICA dei giocatori BORELLI Davide e SAPONARO Thomas deve essere preliminarmente dichiarato inammissibile
Infatti, giusta la Comunicazione della F.I.G.C. pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 32 di codesto Comitato Regionale del 10.03.2005, i reclami alla Commissione Disciplinare, relativi alla ultime quattro gare dei Campionati Regionali e Provinciali e delle gare di Play-off e Play-out, devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio - sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa.
Tale disposizione deve trovare applicazione nel caso di specie in quanto la gara PRO COLLEGNO – CASCINE VICA, disputata in data 23.4.2005, è la quartultima del Torneo Juniores Provinciali (C.P. di Torino).
Il reclamo in oggetto è pervenuto a codesto Comitato Regionale in data 28.4.2005 e, quindi, oltre il termine sopra indicato (peraltro, ad abundantiam, si osservi che anche l’invio di copia alla controparte è fuori termine atteso che esso è stato effettuato alle ore 16.27 del 26.4.2005, e quindi dopo le ore 12.00 del giorno di scadenza, dovendosi prorogare quest’ultimo al 26 aprile, essendo il secondo giorno successivo alla gara, giornata festiva).
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare, dichiara inammissibile il ricorso.
Pone a carico della Società PRO COLLEGNO la tassa di reclamo pari a € 130 che non risulta versata.
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