COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 10 del 30 Settembre 2004 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società U.S. GASSINO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 7 del 992004 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara GASSINO – CHIERI del 592004, Coppa Italia Dilettanti.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 10 del 30 Settembre 2004 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società U.S. GASSINO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 7 del 992004 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara GASSINO – CHIERI del 592004, Coppa Italia Dilettanti. Con ricorso inviato in data 592004 la Società GASSINO si duole del provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo sanzionava con l’inibizione fino al 31124 il Presidente sig. VARETTO Mario e ne chiede la riduzione. La società ricorrente sostiene che il proprio tesserato ha certamente contestato l’arbitro con animosità ma senza rivolgergli pesanti insulti e gravi minacce e comunque “fa ammenda per quanto successo” Il ricorso in esame può trovare accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 31 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara è assai preciso nella descrizione della condotta del Presidente della società ricorrente che, al termine del primo tempo rivolgeva alcuni epiteti poco edificanti all’indirizzo del direttore di gara unitamente- si rileva - a qualche espressione di carattere più ironico. Al termine della gara fuori dal recinto, il VARETTO, ha continuato ad inveire contro contro l’arbitro. Ora, se è vero che la condotta descritta travalica i confini della buona educazione e merita di essere sanzionata, va riconosciuto che l’incolumità dell’arbitro non è mai stata messa in pericolo e la società ha fatto ammenda del deprecabile comportamento del suo Presidente. Alla luce delle suesposte argomentazioni si deve ridimensionare il giudizio di gravità dell’intero comportamento del VARETTO che appare adeguatamente punito con una sanzione meno gravosa di quella inflitta dal Giudice di primo grado e quindi la durata dell’inibizione viene rideterminata fino al 5 novembre 2004. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo della società A.S. GASSINO, RIDUCE la sanzione inflitta al Presidente VARETTO Mario rideterminandone la durata fino al 5 novembre 2004. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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