COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 10 del 30 Settembre 2004 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla U.S. DUEBIVALSUSA – SUSA in riferimento alla gara DUEBIVALSUSA – SANMAUROPIANESE disputatasi il 12/09/2004 nell’ambito del CAMPIONATO di PROMOZIONE – GIRONE B.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 10 del 30 Settembre 2004 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla U.S. DUEBIVALSUSA – SUSA in riferimento alla gara DUEBIVALSUSA – SANMAUROPIANESE disputatasi il 12/09/2004 nell’ambito del CAMPIONATO di PROMOZIONE – GIRONE B. All’esito della gara DUEBIVALSUSA – SAN MAURO PIANESE, disputatasi il 12/09/2004 e terminata con il risultato finale di 3 a 1 a favore della U.S.D. SANMAUROPIANESE, la società DUEBIVALSUSA proponeva rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato il calciatore SACCULLO Nunzio nonostante risultasse squalificato e chiedeva l’invalidazione del risultato ottenuto sul campo. La società ricorrente ha precisato che la squalifica era stata riportata dal giocatore su indicato per somma di ammonizioni, seconda infrazione commessa nell’ultima gara di Play Off del Campionato di Promozione scorso da lui disputata nelle file della società CHISOLA CALCIO RVCP, come rilevato dal C.U. N° 55 del 10/06/2004. La COMMISSIONE DISCIPLINARE, composta dai Signori SERVETTO Avv. Tommaso, Presidente, SCARAMOZZINO Avv. Ezio e CAMPAGNA Avv. Flavio, alla presenza del Sig. BOCCALATTE Sergio, rappresentante dell’ A.I.A.: - dato atto che, con il ricorso in oggetto, la U.S. DUEBIVALSUSA ha dedotto l’illegittimo impiego nella gara in questione, da parte della società SAN MAURO PIANESE, del giocatore SACCULLO Nunzio perché squalificato ed ha richiesto la emissione dei provvedimenti consequenziali; - osservato che, dall’esame del Comunicato Ufficiale N° 55 del 10/06/2004, al punto 4.1.2. riguardante i provvedimenti disciplinari deliberati per l’ultima gara di Play-Off del Campionato di Promozione disputata il 06/06/2004, si evince che il calciatore SACCULLO Nunzio, della società CHISOLA CALCIO RVCP, risulta effettivamente squalificato per una gara per recidività in ammonizioni (seconda infrazione); - esaminato quanto previsto all’art.14 comma 12 lett. b), nonché all’art.17 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva ed acclarato, quindi, che il suddetto calciatore avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima gara del campionato successivo, disputata con la nuova società di appartenenza; - ritenuto, di conseguenza, che il giocatore sopra menzionato è stato utilizzato nella gara anzidetta senza titolo legittimo e che, pertanto, la gara stessa va ritenuta invalidata ai sensi dell’art. 12, n° 5, lett. a del Codice di G.S.; DELIBERA 1) di infliggere alla U.S.D. SANMAUROPIANESE la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonché l’ammenda di € 150 (centocinquanta); 2) di squalificare il giocatore SACCULLO Nunzio per una ulteriore giornata di gara; 3) di inibire fino al 31/12/2004 il Sig. RICCIARDELLI Cosimo nella sua qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della suddetta società.
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