COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 10 del 30 Settembre 2004 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori D’UGGENTO Giancarlo, D’UGGENTO Massimiliano e della società MONCALIERI CALCIO per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 e 2 COMMA 4 C.G.S.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 10
del 30 Settembre 2004
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori D’UGGENTO Giancarlo, D’UGGENTO Massimiliano e della società MONCALIERI CALCIO per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 e 2 COMMA 4 C.G.S.
Nel febbraio del 2003 l’Ufficio Indagini veniva incaricato da questa Commissione di accertare se vi era stata falsificazione ed a chi potesse essere addebitabile nelle liste di trasferimento relative ai calciatori LAUDIERO Gabriele, FABARO Flavio e IANNONE Fabrizio passati dalla SANTENESE al MONCALIERI CALCIO.
Dall’accurata istruttoria svolta è emerso che la lista di trasferimento inerente i calciatori suddetti è stata oggetto di alterazione consistente nella cancellazione della crocetta originariamente apposta nella casella relativa al trasferimento a titolo temporaneo e nella successiva apposizione di una crocetta nella casella relativa al trasferimento a titolo definitivo.
Detta alterazione è stata realizzata dal sig. LUSIGNANI Claudio all’epoca direttore del settore giovanile del MONCALIERI ed attualmente esente da incarichi dirigenziali nella Società.
Lo stesso ha dichiarato di aver apportato tale modifica in quanto la Società aveva raggiunto nella stagione in corso, il numero massimo di trasferimenti effettuabili a titolo temporaneo precisando che i vertici della società erano al corrente della vicenda dato che della stessa era stato informato il vice-presidente D’UGGENTO Massimiliano, che peraltro, era presente ad una telefonata intercorsa con i dirigenti della SANTENESE mirata a regolarizzare la pratica.
L’Ufficio Indagini ha inoltre assunto informazioni dai tre calciatori indicati nella lista di trasferimento, tutti minorenni, i quali hanno ribadito di aver sottoscritto un trasferimento a titolo temporaneo.
In esito alle indagini, il Procuratore Federale deferiva avanti a questa Commissione Disciplinare i sig.ri D’UGGENTO Giancarlo e D’UGGENTO Massimiliano, rispettivamente Presidente e Vice-Presidente della MONCALIERI CALCIO, per rispondere della violazione in epigrafe indicata per avere messo in atto comportamenti finalizzati ad acquisire il trasferimento dei tre calciatori sopra indicati attraverso la manomissione delle rispettive liste di trasferimento, attribuita materialmente al LUSIGNANI Claudio, grave alterazione di cui erano a piena conoscenza.
Veniva altresì citata la società MONCALIERI CALCIO per responsabilità diretta ed oggettiva nei fatti dei propri tesserati.
All’udienza del 249 4 si presentavano i signori D’UGGENTO Giancarlo e Massimiliano La Procura Federale, rappresentata dall’Avv. Maurizio Goria, sulla base delle emergenze istruttorie, chiedeva applicarsi nei confronti dei tesserati citati la sanzione di un anno di inibizione e nei confronti della Società l’ammenda di € 200.
Il D’UGGENTO Giancarlo nel confermare quanto già dichiarato all’Ufficio Indagini ribadiva di non essere stato al corrente della situazione e di esserne venuto a conoscenza solo molto tempo dopo perché riferitogli dal LUSIGNANI stesso e dal Vice-Presidente che gli fecero presente che si era reso necessario correggere le liste per un errore.
Il D’UGGENTO Massimiliano ammetteva di essere stato informato fin da subito della situazione ma attribuiva al LUSIGNANI di concerto con la segreteria la decisione di provvedere a manomettere la lista di trasferimento.
Entrambi i deferiti chiedevano di essere assolti dalle violazioni loro ascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare pienamente provata la responsabilità delle persone e della società deferite.
Le dichiarazioni del LUSIGNANI che coinvolgono i vertici del MONCALIERI nell’alterazione commessa, trovano ampia conferma nella mancata attivazione dei deferiti al fine di regolarizzare la situazione posto che non è stata inviata alcuna comunicazione a riscontro delle note inviate dal Comitato Regionale fin dal novembre 2002 con cui si segnalava l’impossibilità di ratificare i trasferimenti in quanto era stata rilevata una correzione nelle liste.
Le giustificazioni offerte sul punto dagli inquisiti non convincono.
In effetti la casella postale costituente il recapito sociale è correttamente indicata nella carta intestata e non è pensabile che le comunicazioni F.I.G.C. non siano giunte a destinazione per mesi.
Quanto alla lista di trasferimento a titolo definitivo dei tre calciatori, a firma congiunta delle due società, fatta pervenire al Comitato nel febbraio 2003 si rileva che era palesemente inidonea a determinare il trasferimento degli stessi posto che non recava le sottoscrizioni dei medesimi.
Ad ulteriore conferma della tesi accusatoria depone l’impiego, nel corso della stagione, dei detti giocatori nonostante che il loro trasferimento non fosse stato ratificato e pertanto non fossero tesserati per il MONCALIERI bensì lo rimanessero per la SANTENESE.
Viceversa può trovare credito l’assunto difensivo di un minor grado di partecipazione ai fatti del Presidente sig. D’UGGENTO Giancarlo il quale non viene indicato presente al momento della manomissione. Si deve pertanto ritenere che quest’ultimo più che partecipare ai fatti abbia colpevolmente assecondato decisioni di altri.
Considerata la gravità dei fatti accertati, la sanzione dell’inibizione fino al 304 5 a carico del sig. D’UGGENTO Giancarlo, dell’inibizione fino al 306 5 a carico del sig. D’UGGENTO Massimiliano e dell’ammenda per € 200 a carico della società appare adeguata a punire la condotta scorretta tenuta nel caso di specie.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare dichiara il sig. D’UGGENTO Giancarlo, il sig. D’UGGENTO Massimiliano e la società MONCALIERI CALCIO responsabili delle violazioni loro rispettivamente ascritte e per l’effetto inibisce D’UGGENTO Giancarlo a ricoprire incarichi sportivi e sociali fino al 304 5, D’UGGENTO Massimiliano a ricoprire incarichi sportivi e sociali fino al 306 5 e condanna la MONCALIERI CALCIO al pagamento dell’ammenda di € 200.
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