COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 7 Ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società FULVIUS SAMP in riferimento alla gara STREVI – FULVIUS SAMP disputatasi il 19/09/2004 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girone D

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 7 Ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società FULVIUS SAMP in riferimento alla gara STREVI - FULVIUS SAMP disputatasi il 19/09/2004 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girone D All’esito della gara STREVI – FULVIUS SAMP, disputatasi il 19/09/2004 e terminata con il risultato finale di 0 a 0, la U.S. FULVIUS SAMP proponeva rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato il calciatore CAROZZI Marco nonostante risultasse squalificato e chiedeva l’invalidazione del risultato ottenuto sul campo. La società ricorrente ha precisato che la squalifica era stata riportata dal giocatore su indicato per somma di ammonizioni, seconda infrazione commessa nell’ultima gara di Play Off del Campionato di Prima Categoria scorso da lui disputata nelle file della Società MASIO DON BOSCO, come rilevato dal C.U. N° 55 del 10/06/2004. La COMMISSIONE DISCIPLINARE, composta dai Signori SERVETTO Avv. Tommaso, Presidente, SCARAMOZZINO Avv. Ezio e CAMPAGNA Avv. Flavio, alla presenza del Sig. BOCCALATTE Sergio, rappresentante dell’ A.I.A.: - dato atto che, con il ricorso in oggetto, la U.S. FULVIUS SAMP ha dedotto l’illegittimo impiego nella gara in questione, da parte della Società STREVI, del giocatore CAROZZI Marco perché squalificato ed ha richiesto la emissione dei provvedimenti consequenziali; - osservato che, dall’esame del Comunicato Ufficiale N° 55 del 10/06/2004, al punto 4.1.4. riguardante i provvedimenti disciplinari deliberati per l’ultima gara di Play-Off del Campionato di Prima Categoria disputata il 06/06/2004, si evince che il calciatore CAROZZI Marco, della Società MASIO DON BOSCO, risulta effettivamente squalificato per una gara per recidività in ammonizioni (seconda infrazione); - esaminato quanto previsto all’art.14 comma 12 lett. b), nonché all’art.17 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva ed acclarato, quindi, che il suddetto calciatore avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima gara del Campionato successivo, disputata con la nuova Società di appartenenza; - considerato che, nella prima giornata del Campionato in corso di svolgimento, il suddetto calciatore è stato schierato nelle file della società STREVI ed ha preso parte alla gara GAVIESE – STREVI, senza scontare la giornata di squalifica riportata alla fine del Campionato scorso; - ritenuto, di conseguenza, che il giocatore sopra menzionato è stato utilizzato nella gara anzidetta senza titolo legittimo e che, pertanto, la gara stessa va ritenuta invalidata ai sensi dell’art. 12, n° 5, lett. a del Codice di G.S.; DELIBERA 1) di infliggere alla Società STREVI la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonché l’ammenda di € 150 (centocinquanta); 2) di squalificare il giocatore CAROZZI Marco per una ulteriore giornata di gara; 3) di inibire fino al 31/12/2004 il Sig. ARCELLA Giorgio nella sua qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della suddetta Società.
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