COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 28 Ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della A.S. SANTA MARIA VALLERE avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 12 del 14.10.2004, con il quale veniva comminata la squalifica per quattro gare al giocatore NASSO Michele (gara Nichelino – Santa Maria Vallere del 10.10.2004 – Campionato Prima categoria girone E)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 28 Ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della A.S. SANTA MARIA VALLERE avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 12 del 14.10.2004, con il quale veniva comminata la squalifica per quattro gare al giocatore NASSO Michele (gara Nichelino - Santa Maria Vallere del 10.10.2004 - Campionato Prima categoria girone E) Con il reclamo in oggetto la Società SANTA MARIA VALLERE richiede una revisione del provvedimento sanzionatorio relativo al proprio giocatore sig. NASSO Michele, ritenendo la squalifica eccessiva in rapporto al fatto al medesimo contestato. Questa Commissione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale di gara, evidenzia antitutto come il comportamento del sig. Nasso sanzionato dal Giudice Sportivo sia consistito non solo nell’avere appoggiato una mano sulla spalla del direttore di gara come afferma la ricorrente, ma nell’avergli stretto con forza la mano, colpendolo contemporaneamente con alcuni schiaffetti sul capo. Pertanto, se è vero che il gesto in questione pare compiuto con l’intenzione di schernire l’arbitro, è innegabile che a tal fine il giocatore abbia tenuto un comportamento non soltanto irriguardoso, ma anche abbastanza aggressivo. Fatta questa premessa, questa commissione ritiene comunque di poter lievemente ridurre la sanzione comminata dal Giudice Sportivo. Per tali ragioni, in parziale accoglimento del reclamo SI RIDUCE a tre giornate la squalifica comminata al giocatore NASSO Michele. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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