COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 15 del 4 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società STRESA SPORTIVA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.9 di codesto Comitato Regionale del 23.9.2004 in riferimento alla gara STRESA SPORTIVA – BORGOPAL del 15.9.2004 valida per il Campionato di Promozione – Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 15 del 4 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società STRESA SPORTIVA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.9 di codesto Comitato Regionale del 23.9.2004 in riferimento alla gara STRESA SPORTIVA – BORGOPAL del 15.9.2004 valida per il Campionato di Promozione – Girone A La Commissione Disciplinare, composta dai sigg. SERVETTO avv. Tommaso (presidente), CAMPAGNA avv. Flavio, PAVARINI avv. Paolo (consiglieri), alla presenza del sig. BOCCALATTE Sergio, rappresentante degli arbitri, ha esaminato il ricorso in oggetto alle riunioni del 15, 22 e 29 Ottobre 2004. La Società STRESA si lamenta delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo ai giocatori DI PALMA Antonio (squalifica sino al 30.6.2006) e LEGO Mattia (squalifica per tre gare) e ne chiede l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione. Si può risolvere, sin da subito, la posizione del giocatore LEGO Mattia, in quanto la sanzione inflitta al medesimo è legittima e proporzionata alla gravità delle sue condotte. Il referto arbitrale, che a mente dell’art.31 lett.a1) C.G.S. fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, sul punto è preciso e circostanziato e non è superato dalle osservazioni contenute nel reclamo in oggetto. Non altrettanto può dirsi con riferimento alla posizione del giocatore DI PALMA Antonio, la cui trattazione ha reso necessaria una lunga ed articolata istruttoria in quanto una parte delle condotte punite dal Giudice Sportivo non trovano puntuale conferma negli atti ufficiali di gara. In particolare, il referto arbitrale non riporta l’aggressione del DI PALMA ed il successivo supplemento di rapporto, preciso relativamente al comportamento che ha reso necessaria l’espulsione, è invece estremamente generico con riferimento alla aggressione che il direttore di gara avrebbe subito al termine della gara all’uscita del terreno di gioco (calcio alla coscia e successivo ematoma con dolore) (l’arbitro dedica al fatto due brevi righe). Inoltre, circostanza più importante in quanto proviene da mezzo di prova di rango pari a quello del referto arbitrale, il rapporto dell’assistente, allegato agli atti, non fa cenno alcuno alla aggressione del DI PALMA che, essendo avvenuta all’uscita del terreno di gioco, non poteva sfuggire agli assistenti che si accompagnano all’arbitro al termine della gara. Si procedeva quindi all’audizione, nell’ordine, dell’arbitro RACCUGLIA Germano, dei rappresentati della Società ricorrente, del giocatore DI PALMA Antonio ed, infine, dell’assistente PROSCIA Davide. L’audizione dell’arbitro confermava i dubbi e le contraddizioni che già erano emersi in sede di lettura degli atti ufficiali di gara. Egli riferiva, a differenza di quanto asserito in sede di rapporto, che l’aggressione era avvenuta, non all’uscita del terreno di gioco, bensì nei pressi dell’area spogliatoi, lasciando quindi intendere che gli assistenti non potevano aver visto in quanto già entrati. La differenza non è di poco conto, e non può essere dovuta ad un cattivo ricordo (l’arbitro è stato sentito un mese dopo il fatto) o ad un errore nella ricostruzione dei fatti: gli spogliatoi distano ben 50 metri dall’uscita del terreno di gioco. Inoltre, appare alquanto singolare che egli, dopo essere stato aggredito, non ne abbia parlato con alcuno, nemmeno con i suoi assistenti all’interno dello spogliatoio ad essi riservato: la giustificazione che l’arbitro dà al suo silenzio - la situazione non era tranquilla e non si voleva aumentare ulteriormente la tensione del dopo gara - non può certo valere con riferimento ai suoi assistenti. Ed ancora. Nel supplemento di rapporto afferma di avere ricevuto un calcio che gli ha provocato dolore ed un successivo ematoma, mentre nel corso dell’audizione, nello spiegare ulteriormente le ragioni del proprio silenzio, afferma di non aver dato peso all’aggressione in quanto il calcio “subito non gli ha fatto male”! A fronte di tali e tante contraddizioni, si imponeva il supplemento istruttorio. Dopo aver sentito i ricorrenti che lo avevano chiesto, preso atto che il rapporto dell’assistente Domenico GAROFALO non riportava l’aggressione, si procedeva all’audizione dell’altro assistente PROSCIA Davide. Questi ha confermato di essere uscito dal terreno di gioco insieme all’arbitro al termine della gara, precisando di essere l’assistente che seguiva il direttore di gara; di avere fatto ingresso negli spogliatoi con l’arbitro. Non ha visto alcun atto di violenza (calci o simili) verso il medesimo, pur non potendolo escludere; ricorda che non vi fosse alcun giocatore che li attendeva nei pressi dell’area spogliatoi e che tra quelli che li accompagnavano verso tale area e che rivolgevano al direttore di gara frasi irriguardose non vi fosse quello espulso per ultimo (ovvero il DI PALMA). Ricorda, infine, che l’arbitro si lamentava negli spogliatoi degli insulti ricevuti, senza fare alcun riferimento al calcio ricevuto. Ritiene la Commissione che alla luce di quanto sopra la condotta contestata al DI PALMA dopo l’espulsione non trovi conferma alcuna. Infatti, se è vero che il referto arbitrale fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, lo stesso è previsto dall’art.31 C.G.S. per i rapporti degli assistenti. Nel caso in questione il rapporto di uno degli assistenti, preciso e circostanziato con riferimento al comportamento dei sostenitori dello STRESA, non riporta il fatto in questione. Dovendosi, peraltro, ammettere la possibilità che l’assistente in questione precedendo l’arbitro al momento dell’uscita dal campo non abbia visto l’aggressione, non può ritenersi tale mezzo di prova sufficiente a disattendere il referto arbitrale. Diventa invece motivo fondante dell’integrazione istruttoria, che si completa con la testimonianza dell’altro assistente che smentisce la versione dell’arbitro (già di per sé farraginosa e contraddittoria) su tutte le circostanze di una certa rilevanza. Il valore probatorio dei due mezzi di prova in parola (rapporto e testimonianza degli assistenti) è pari a quello del referto arbitrale e la lettura combinata delle risultanze a cui hanno portato i primi due consente di superare e disattendere il secondo. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.9 del 23.9.2004, delibera di ridurre a tre gare la sanzione della squalifica inflitta al giocatore DI PALMA Antonio. Conferma nel resto il provvedimento impugnato. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Arbitrale per quanto di competenza con riferimento al comportamento dell’arbitro RACCUGLIA Germano. Nulla dispone in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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