COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 15 del 4 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società sportiva SPORTING ISSOGNE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale del Comitato Provinciale di AOSTA n. 15 del 15/10/2004 in ordine alla squalifica per 12 (dodici) turni inflitta a Claudio PINET in occasione della gara SPORTING ISSOGNE 2001 – GRAND PARADIS disputata in data 10/10/04
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 15
del 4 Novembre 2004
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo della Società sportiva SPORTING ISSOGNE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale del Comitato Provinciale di AOSTA n. 15 del 15/10/2004 in ordine alla squalifica per 12 (dodici) turni inflitta a Claudio PINET in occasione della gara SPORTING ISSOGNE 2001 - GRAND PARADIS disputata in data 10/10/04
In seguito alla pubblicazione del Comunicato provinciale indicato in oggetto, la società sportiva SPORTING/ISSOGNE 2001 propone reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, al fine di ottenere la riduzione della squalifica per 12 (dodici) turni inflitta al proprio tesserato Claudio PINET, in forza del comportamento violento tenuto da costui nei confronti dell’arbitro nel corso della gara indicata in oggetto.
Dalla lettura del supplemento al rapporto di gara emerge che in seguito all’espulsione del numero dieci (10) dell’ISSOGNE, avvenuto al ventottesimo minuto del primo tempo, il vice-capitano Claudio PINET, protestando per la decisione assunta, prima strattonava l’arbitro cercando di bloccargli le braccia, poi lo colpiva con una testata.
A causa di tale episodio, non sentendosi più sufficientemente sereno per proseguire l’arbitraggio, il direttore di gara sospendeva immediatamente l’incontro e raggiungeva gli spogliatoi, dai quali si allontanava solo dopo l’intervento dei Carabinieri.
Su richiesta del Giudice Sportivo il direttore di gara replicava alla memoria difensiva della società ISSOGNE, affermando di essere stato prima strattonato e poi colpito con una testata dal Claudio PINET, senza però essere in grado di precisare se la testata infertagli fosse stata intenzionale o accidentale, come sostenuto dai ricorrenti.
Lo stesso, inoltre, precisava di non aver lamentato lesioni in seguito al colpo ricevuto, come riscontrato dai Carabinieri prontamente intervenuti.
La società ricorrente evidenzia che il proprio giocatore non avrebbe affatto tentato di immobilizzare l’arbitro, come affermato da quest’ultimo nel supplemento al rapporto di gara, ma si sarebbe limitato ad avvicinarlo protestando animatamente.
Con riferimento alla testata, infine, i ricorrenti ribadiscono che si sarebbe trattato di un colpo accidentale, causato da una spinta inferta nella concitazione al PINET da un compagno di squadra.
Tutto ciò premesso, pur essendo il PINET meritevole della squalifica in conseguenza del suo comportamento nei confronti del direttore di gara, ritiene questa Commissione che la sanzione inflitta sia eccessiva, stante il contesto in cui la condotta del medesimo è stata posta in essere.
Nel replicare alla memoria difensiva dei ricorrenti, infatti, l’arbitro sottolinea la propria difficoltà a ricostruire con sufficiente precisione la sequenza dei fatti a causa dello shock patito, precisando altresì di non avere riportato alcuna lesione in occasione dello scontro.
Non solo, lo stesso arbitro non è in grado di riferire se il colpo inferto dal PINET fosse intenzionale o meno, rimettendo il giudizio al Giudice Sportivo.
Siffatta obiettiva ricostruzione dei fatti da parte del direttore di gara, unitamente alle considerazioni dei ricorrenti, inducono a ridimensionare l’accaduto, rendendo verosimile l’accidentalità del contatto violento avvenuto tra l’arbitro ed il giocatore.
Ciò nondimeno, il comportamento del PINET merita indubbiamente censura in quanto, a prescindere dalla probabile accidentalità del colpo inferto all’arbitro, con le proteste vibranti e gli strattoni ad esso rivolti, egli ha gravemente esorbitato dai limiti imposti dal principio di lealtà sportiva, creando di fatto una situazione di grave disagio e confusione, scaturita nella sospensione della partita da parte del direttore di gara.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale del comitato provinciale di Aosta n° 15 del 15/10/04, delibera di ridurre la squalifica inflitta al Sig. PINET Claudio a sei (6) giornate.
In seguito all’accoglimento del ricorso nulla si dispone in merito alla tassa di reclamo che non è stata versata dal ricorrente.
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