COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 15 del 4 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società SCARNAFIGI avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 16 del 21102004 del Comitato Provinciale di Cuneo in relazione alla gara CAVALLERLEONE – SCARNAFIGI svoltasi in data 15102004, Campionato di III Categoria, Girone B
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 15
del 4 Novembre 2004
Delibere della Commissione Disciplinare
Ricorso della Società SCARNAFIGI avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 16 del 21102004 del Comitato Provinciale di Cuneo in relazione alla gara CAVALLERLEONE - SCARNAFIGI svoltasi in data 15102004, Campionato di III Categoria, Girone B
Con ricorso inviato in data 23102004 la Società SCARNAFIGI si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per otto gare il giocatore GONELLA Alessandro e ne chiede la riduzione.
Sostiene la Società ricorrente che il GONELLA non avrebbe volontariamente spintonato l’arbitro facendolo cadere a terra, bensì l’accaduto sarebbe il frutto di mera accidentalità in quanto il giocatore sarebbe scivolato sul terreno viscido urtando il direttore di gara. A riprova di quanto affermato si evidenzia che il calciatore ha immediatamente riconosciuto di meritare l’espulsione non protestando in alcun modo e, a fine gara ha presentato personalmente le proprie scuse all’arbitro.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 31 C.G.S).
Nel caso di specie il rapporto del direttore di gara riferisce in modo puntuale e preciso che il GONELLA, in seguito all’assegnazione di un calcio di rigore a favore della squadra avversaria, protestava spingendo violentemente l'arbitro e facendolo cadere a terra.
La squalifica per otto gare inflitta dal Giudice Sportivo appare pienamente congrua alla gravità della condotta attribuita al giocatore, tenuto conto del fatto che non vengono evidenziate ulteriori condotte violente e quindi è presumibile che il giocatore abbia immediatamente compreso la sconsideratezza del gesto.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIGETTA
il reclamo della Società POL. SCARNAFIGI dichiarando la medesima tenuta al pagamento della tassa di reclamo pari ad € 130,00 che non risulta versata
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