COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 16 del 11 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare a) Reclamo della A.S.D. RIVER SESIA CALCIO avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 12 del 14.10.2004, in relazione ai fatti avvenuti in occasione della gara RIVER SESIA – GHEMMESE del 10.10.2004, valida per il Campionato di Prima categoria girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 16 del 11 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare a) Reclamo della A.S.D. RIVER SESIA CALCIO avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 12 del 14.10.2004, in relazione ai fatti avvenuti in occasione della gara RIVER SESIA - GHEMMESE del 10.10.2004, valida per il Campionato di Prima categoria girone B Con il reclamo in oggetto, la Società RIVER SESIA richiede la ripetizione della gara indicata in epigrafe, interrotta dal direttore di gara al 40° del primo tempo, dopo che l’allenatore ed alcuni giocatori della ricorrente tentavano di aggredirlo insultandolo e minacciandolo; in particolare l’arbitro riteneva i giocatori espulsi e la gara da sospendere in quanto non vi era più il numero minimo dei giocatori del RIVER SESIA per poterla proseguire. A sostegno del reclamo, la Società RIVER SESIA afferma che in realtà non vi erano motivi tali da giustificare la sospensione della gara e che la mancata notificazione (a suo avviso senza giustificate ragioni) dei provvedimenti di espulsione costituisce grave omissione del direttore di gara. Questa Commissione, letto il ricorso e la documentazione ufficiale di gara, sentita la Società ricorrente e la controdeducente, letta la memoria integrativa depositata dalla ricorrente, assunte informazioni mediante audizione del direttore di gara, esprime le seguenti considerazioni. Dall’esame del rapporto arbitrale emerge inequivocabilmente che, a seguito dell’espulsione del capitano del River Sesia, sig. Lai Giorgio, avvenuta al 36’ del primo tempo, quattro giocatori della predetta Società ed il suo allenatore correvano incontro al direttore di gara e lo insultavano con atteggiamento aggressivo e minaccioso, senza poterlo raggiungere per l’intervento del loro dirigente e di alcuni giocatori di entrambe le squadre; l’arbitro a questo punto li riteneva espulsi e sospendeva la gara non essendovi più il numero minimo di giocatori del River Sesia previsto dal regolamento. In sede di audizione, l’arbitro precisava inoltre di non avere notificato loro la sanzione poiché temeva per la propria incolumità e per evitare di creare ulteriori tensioni. Le doglianze sul punto formulate dalla ricorrente appaiono quindi ingiustificate, in quanto si ritiene che il direttore di gara abbia agito nel pieno rispetto della normativa che gli consente, quando la situazione lo giustifica, di non notificare immediatamente i provvedimenti assunti per tutelare la propria incolumità (incluso il triplice fischio di chiusura dell’incontro che comunque nel caso di specie risulta essere stato effettuato), potendo il medesimo addirittura proseguire la gara soltanto pro forma; si aggiunga che l’arbitro aveva espressamente dichiarato al dirigente del River Sesia ed al capitano della Ghemmese di sospendere la gara dal momento che non vi erano più le condizioni per poterla concludere. Ricordiamo anche che, ai sensi dell’art. 64 NOIF, rientra tra i poteri dell’arbitro astenersi dal far proseguire la gara quando si verifichino fatti che, a suo giudizio, appaiano pregiudizievoli della propria incolumità o comunque tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio. Nel caso di specie, è innegabile che i fatti verificatisi sul terreno di gioco (tra l’altro confermati dalle controdeduzioni inviate dalla Società GHEMMESE,nonché dalle dichiarazioni rese dal suo presidente in sede di audizione) abbiano pienamente legittimato le decisioni assunte dal direttore di gara; certo le fotografie prodotte dalla ricorrente non valgono a smentire le risultanze del rapporto arbitrale, dal momento che le stesse sono successive all’accaduto. Altrettanto legittima appare conseguentemente la decisone assunta dal Giudice Sportivo di assegnare la sanzione della perdita della gara alla Società RIVER SESIA ai sensi dell’art. 12 C.G.S., essendo la sospensione dell’incontro addebitabile al comportamento tenuto dai suoi tesserati. Per tali ragioni, la Commissione Disciplinare RESPINGE il reclamo della A.S.D. RIVER SESIA CALCIO, con addebito alla Società della tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.
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