COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 18 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società SAN CHIAFFREDO in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore BAUDENA Stefano nella gara PRO DRONERO – SAN CHIAFFREDO del 6.11.2004 valida per il Campionato Provinciale Juniores – Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 18 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società SAN CHIAFFREDO in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore BAUDENA Stefano nella gara PRO DRONERO – SAN CHIAFFREDO del 6.11.2004 valida per il Campionato Provinciale Juniores – Girone A Il reclamo in oggetto, con il quale la Società SAN CHIAFFREDO lamenta l’illegittimo impiego da parte della Società PRO DRONERO del giocatore BAUDENA Stefano in quanto squalificato, è fondato e deve essere accolto. Risulta infatti dal comunicato ufficiale n. 18 del 4.11.2004 del Comitato Provinciale di Cuneo che il giocatore BAUDENA Stefano era stato squalificato per due gare. Pertanto, in applicazione dell’art.17 comma 2 C.G.S., il giocatore in questione avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima gara successiva alla pubblicazione del comunicato ovvero in quella disputata tra le Società A.C. PRO DRONERO e A.S. SAN CHIAFFREDO in data 6.11.2004. Dall’esame degli atti ufficiali di gara risulta invece che il giocatore BAUDENA Stefano sia stato impiegato nella gara contro la Società SAN CHIAFFREDO dalla società PRO DRONERO, disputando quindi l’incontro in pendenza di squalifica. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, a) ai sensi dell’art.12 comma 5 lett.a) del C.G.S. infligge alla Società A.C PRO DRONERO la sanzione della PERDITA DELLA GARA con il seguente punteggio PRO DRONERO - SAN CHIAFFREDO 0-3 nonché l’ammenda di Euro 150 (centocinquanta); b) infligge la squalifica per una ulteriore giornata al giocatore BAUDENA Stefano; c) inibisce il dirigente accompagnatore della Società PRO DRONERO, sig. CHIAPELLO Antonio, sino al 15.2.2005. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo non risultando versata.
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