COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 25 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società MICHELIN SPORT CLUB avverso ai provvedimenti disciplinari adottati in esito alla gara MADONNA DI CAMPAGNA – MICHELIN (Campionato di Seconda Categoria girone H gara del 31 ottobre 2004)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 25 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società MICHELIN SPORT CLUB avverso ai provvedimenti disciplinari adottati in esito alla gara MADONNA DI CAMPAGNA - MICHELIN (Campionato di Seconda Categoria girone H gara del 31 ottobre 2004) PREMESSO CHE - la Società MICHELIN SPORT CLUB ha presentato, a mezzo reclamo in data 8 novembre 2004, ricorso avverso ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo in esito alla gara MADONNA DI CAMPAGNA - MICHELIN del 31 Ottobre 2004 e pubblicati sul C.U n. 14 del 4 novembre 2004, segnatamente chiedendo la revisione della squalifica comminata, sino al 31 ottobre 2005, al proprio calciatore e capitano della squadra Ferrando Lorenzo. - la ragione del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo è puntualmente riportata nel provvedimento emesso e consegue ai comportamenti gravemente ingiuriosi e offensivi posti in essere nei confronti del direttore di gara e addebitati al Ferrando. - nel proprio ricorso la MICHELIN SPORT CLUB non contesta che al termine della gara il Ferrando abbia offeso verbalmente l’arbitro; viceversa – in relazione agli ulteriori episodi (e segnatamente allo sputo che colpiva il direttore di gara nonché ad ulteriori comportamenti di spregio) - la ricorrente nega la responsabilità del calciatore Ferrando indicando che tali azioni sarebbero state commesse da un altro proprio tesserato, il calciatore Bruno Salvatore precedentemente espulso. - Negli atti di gara, e segnatamente nel referto e nel supplemento redatti dall’arbitro, il direttore di gara riferisce in maniera inequivoca le circostanze che hanno portato all’irrogazione della sanzione al Ferrando, chiaramente identificato quale responsabile dal direttore di gara. A maggiore riscontro l’arbitro stesso è stato sentito telefonicamente dalla Commissione Disciplinare: in occasione della conversazione l’arbitro ha confermato di avere riconosciuto nel Ferrando il responsabile dei comportamenti sanzionati. In particolare, per quanto concerne lo sputo – che colpiva l’arbitro dietro l’orecchio - l’arbitro ha precisato di essersi immediatamente voltato e di avere con certezza riconosciuto nel Ferrando il responsabile. Alla stregua del contenuto degli atti di gara, considerata la natura di fonte di prova privilegiata propria del referto arbitrale, e alla luce degli ulteriori accertamenti eseguiti, la tesi sostenuta nel ricorso non può essere accolta: pertanto il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo merita di essere confermato. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RESPINGE il reclamo proposto dalla MICHELIN SPORT CLUB avverso alla squalifica comminata al proprio tesserato Ferrando Lorenzo disponendosi che venga addebitata alla Società ricorrente la relativa tassa di Euro 130,00 perché non versata all’atto del reclamo.
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