COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 25 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società MEINA in relazione alla gara MAGGIATESE – MEINA del 31102004, Campionato di Terza Categoria Girone Verbano Cusio Ossola

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 25 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società MEINA in relazione alla gara MAGGIATESE - MEINA del 31102004, Campionato di Terza Categoria Girone Verbano Cusio Ossola Con ricorso inviato in data 9112004 la Società MEINA interponeva ricorso per irregolare posizione, in riferimento al tesseramento per altra Società, del giocatore PAGANI Andrea schierato dalla squadra avversaria nella gara in oggetto. Tuttavia l’esame nel merito è precluso in ragione della mancata osservanza, da parte della Società ricorrente, del termine di sette giorni per la proposizione dei reclami avverso la posizione dei tesserati che hanno preso parte alla gara previsto dall’art. 42 comma 3 C.G.S.. Il presente ricorso è stato inviato il nono giorno successivo allo svolgimento della gara e pertanto deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara INAMMISSIBILE il reclamo in oggetto e la società MEINA tenuta al pagamento della relativa tassa pari ad € 130 che non risulta versata.
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