COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 25 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società CARLO ALBERTO avverso la irregolare posizione del giocatore Nosella Nicolò in relazione alla gara CARLO ALBERTO – VILLANOVA del 31/10/04 – Campionato di Terza Categoria Girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 25 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società CARLO ALBERTO avverso la irregolare posizione del giocatore Nosella Nicolò in relazione alla gara CARLO ALBERTO – VILLANOVA del 31/10/04 - Campionato di Terza Categoria Girone C Con ricorso inviato in data 12/11/2004 la Società CARLO ALBERTO ha interposto reclamo avverso la irregolare posizione del giocatore Nosella Nicolò, in quanto lo stesso sarebbe stato schierato dalla squadra avversaria, F.C. VILLANOVA, in costanza di squalifica. Preliminarmente la Commissione Disciplinare rileva come ogni esame circa la fondatezza del ricorso sia precluso in ragione della ritardata spedizione dell’atto avvenuta ben oltre il settimo giorno dallo svolgimento della gara di campionato, svoltasi il 31/10/2004. Il sopra indicato termine è previsto dall’art. 42 comma 5 C.G.S. e la sanzione per la mancata osservanza è l’inammissibilità del reclamo. La Commissione osserva, inoltre, come il ricorso in oggetto presenti un profilo di ulteriore irritualità, e quindi di inammissibilità, in quanto non è stata fornita la prova dell’avvenuta notificazione alla controparte (la ricevuta allegata in fotocopia agli atti è, infatti, priva del timbro postale necessario al fine di comprovarne la spedizione). Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara INAMMISSIBILE il reclamo in oggetto e la Società CARLO ALBERTO tenuta al pagamento della tassa di reclamo di Euro 130,00 che non risulta versata.
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