COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 16 Dicembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società BORGOLAVEZZARO relativamente alla gara AMATORI GRANOZZESE – BORGOLAVEZZARO del 28/11/2004 valevole per il Campionato di Seconda categoria – Girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 16 Dicembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società BORGOLAVEZZARO relativamente alla gara AMATORI GRANOZZESE – BORGOLAVEZZARO del 28/11/2004 valevole per il Campionato di Seconda categoria – Girone C La Società BORGOLAVEZZARO reclama avverso la gara suindicata poiché la Società avversaria ha schierato il calciatore CAROLLO Vincenzo che sarebbe stato squalificato. Il reclamo è tempestivo e regolarmente notificato alla Società avversaria che non ha fatto pervenire controdeduzioni. Dagli atti della Commissione emerge che il giocatore CAROLLO Vincenzo è stato squalificato per una gara, a seguito della quarta ammonizione, con comunicato n. 18 del 25/11/2004 e pertanto non poteva partecipare alla gara del 28/11/2004. Alla luce di quanto sopra la Commissione Disciplinare in accoglimento del reclamo, ai sensi dell’art. 12 comma 5 lett a) C.G.S. applica alla Società GRANOZZESE la sanzione della perdita della gara con il seguente risultato: AMATORI CALCIO GRANOZZESE – BORGOLAVEZZARO 0-3 Conseguono al provvedimento di cui sopra la sanzione a carico della Società pari a Euro 150,00, la sanzione della squalifica al giocatore CAROLLO Vincenzo per una ulteriore giornata, la inibizione del dirigente Accompagnatore Signor D’AFFARA L. a tutto il 15/3/2005. Nulla dispone sulla tassa di reclamo che non risulta versata.
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