COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 16 Dicembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società SANTA MARIA S. VALLERE partecipante al Campionato di Prima categoria Girone E avverso la squalifica dell’allenatore BUZZACCHINO Mauro di cui al comunicato ufficiale n. 19 del 2/12/2004

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 16 Dicembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società SANTA MARIA S. VALLERE partecipante al Campionato di Prima categoria Girone E avverso la squalifica dell’allenatore BUZZACCHINO Mauro di cui al comunicato ufficiale n. 19 del 2/12/2004 Nella riunione del 10/12/2004 alla presenza dell’Avvocato Tommaso Servetto Presidente e degli Avvocati Loris Villani e Alfredo Repetti componenti la Commissione Disciplinare ha preso in esame il suindicato reclamo. La Società S.MARIA S. VALLERE ricorre avverso la squalifica dell’allenatore BUZZACCHINO fino al 14/12/2004 sostenendo che la persona espulsa sarebbe stata non l’allenatore bensì il Dirigente. Prescindendo dal fatto che ai sensi dell’art. 41 comma 3 lett b) C.G.S. non è impugnabile la sanzione della squalifica per Dirigenti Tecnici e Massaggiatori fino a un mese la Commissione Disciplinare ritiene di entrare nel merito del ricorso sulla base del fatto che viene contestato l’errore di persona. Il ricorso è infondato poiché l’arbitro sia in sede di rapporto, atto questo che costituisce prova, sia in sede di ulteriore audizione da parte del Giudice Sportivo ha confermato che la persona espulsa è riferibile all’allenatore BUZZACCHINO Mauro. La Società nel suo ricorso non indica nessuna prova idonea a superare l’affermazione arbitrale e pertanto la Commissione Disciplinare RESPINGE il reclamo della Società SANTA MARIA S. VALLERE e pone a carico della stessa la tassa di reclamo di Euro 130,00.
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