COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 16 Dicembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società FILADELFIA avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale del Comitato Provinciale di Torino n. 18 del 2.12.2004, con il quale veniva comminata la squalifica per quattro gare al giocatore Luca TARASCO (gara FILADELFIA – BORGATA LESNA del 28.11.2004 – Campionato di Seconda categoria – girone H)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 16 Dicembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società FILADELFIA avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale del Comitato Provinciale di Torino n. 18 del 2.12.2004, con il quale veniva comminata la squalifica per quattro gare al giocatore Luca TARASCO (gara FILADELFIA - BORGATA LESNA del 28.11.2004 - Campionato di Seconda categoria - girone H) Con il reclamo in oggetto, la Società FILADELFIA richiede una revisione del provvedimento sanzionatorio relativo al proprio giocatore sig. Tarasco Luca, ritenendo la squalifica eccessiva in considerazione della asserita involontarietà del fatto al medesimo contestato. Questa Commissione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale di gara, ritiene che il gesto compiuto dal sig. Marasco, il quale dopo avere subito un fallo cadeva a terra ed attingeva il piede di un avversario con uno sputo, sia stato compiuto con il prevalente intento di protestare in maniera scomposta e comunque censurabile per il fallo subito. Nel valutare la gravità del comportamento, codesta Commissione ritiene in ogni caso di poter accogliere parzialmente il ricorso e disporre una riduzione della sanzione comminata al giocatore. Per tali ragioni, in parziale accoglimento del reclamo SI RIDUCE A due giornate la squalifica comminata al giocatore TARASCO Luca. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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