COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 16 Dicembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società ROTTARESE avverso le decisioni del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 19 del 10/11/2004 del Comitato Provinciale di Aosta in relazione alla gara ROTTARESE – SPORTING ISSOGNE del 07/11/2004, Campionato di Terza Categoria – Comitato Provinciale di Aosta

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 16 Dicembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società ROTTARESE avverso le decisioni del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 19 del 10/11/2004 del Comitato Provinciale di Aosta in relazione alla gara ROTTARESE – SPORTING ISSOGNE del 07/11/2004, Campionato di Terza Categoria – Comitato Provinciale di Aosta Con ricorso inviato a codesta Commissione Disciplinare in data 04/12/04 e pervenuto il 06/12/04, la Società U.S. ROTTARESE ha interposto ricorso avverso le squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo, di cui al C.U. n. 19 del 10/11/04, comminate nei confronti dei tesserati Coda Mirko e Gianotti Luca. Tuttavia l’esame nel merito è precluso in ragione della ritardata spedizione del ricorso avvenuta ben oltre il decimo giorno successivo alla pubblicazione del C.U. includente il provvedimento che si intende impugnare. Il sopra indicato termine è previsto dall’art. 42 comma 5 C.G.S. e la sanzione per la mancata osservanza è l’inammissibilità del reclamo. E’ pur vero che dall’esame degli atti risulta che il ricorso fosse stato inviato nei termini al Comitato di Aosta, ma tale circostanza non può valere al fine di sanare il vizio riscontrato, in quanto il ricorso deve essere sempre inviato nei termini di regolamento all’Organo competente a deliberare, pena l’inammissibilità dell’atto stesso. L’irregolarità poteva essere sanata, in virtù del principio di conservazione degli atti, solo qualora il ricorso in oggetto, se pur inviato all’Organo sbagliato, fosse, poi, stato inviato tempestivamente e nel termine previsto, a questa Commissione. Ma ciò non è accaduto. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara INAMMISSIBILE il reclamo in oggetto la Società U.S. ROTTARESE tenuta al pagamento della tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.
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