COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 20 Gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società ARMENO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 17 del 2/12/2004 del Comitato Provinciale VCO in relazione alla gara MAGGIATESE – ARMENO svoltasi in data 28/11/2004, Campionato di Terza categoria – Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 20 Gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società ARMENO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 17 del 2/12/2004 del Comitato Provinciale VCO in relazione alla gara MAGGIATESE – ARMENO svoltasi in data 28/11/2004, Campionato di Terza categoria – Girone A Con ricorso inviato in data 11/12/2004 la Società ARMENO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per tre gare il giocatore LANGIANESE Fabio e ne chiede la riduzione. Sostiene la Società ricorrente che il LANGIANESE non avrebbe spinto l’arbitro bensì intendeva semplicemente richiamare l’attenzione del medesimo per comunicargli che, non sentendosi tutelato, avrebbe abbandonato il terreno di gioco facendosi sostituire. A tal fine, gli avrebbe semplicemente appoggiato una mano sulla spalla e quest’ultimo in tutta risposta ha estratto il cartellino rosso. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art. 31 C.G.S.). Nel caso di specie il rapporto del direttore di gara riferisce in modo puntuale e preciso che il LANGIANESE, in disaccordo con una decisione, si avvicinava all’arbitro e, mettendogli una mano sul petto lo allontanava con una spinta. L’entità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado, tiene altresì in considerazione che non si è trattato di un fatto particolarmente violento, posto che, in tal caso la sanzione sarebbe stata superiore ai quattro turni di squalifica, ma non si può mettere in dubbio che la condotta del giocatore sanzionato sia stata ispirata dalla volontà di mettere in atto una protesta plateale ed incivile. La squalifica per tre gare inflitta dal Giudice Sportivo, appare, pertanto, pienamente congrua alla gravità della condotta attribuita e merita piena conferma. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIGETTA il reclamo della Società ARMENO dichiarando la medesima tenuta al pagamento della tassa di reclamo pari ad Euro 130,00 che non risulta versata.
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