COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 20 Gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società Sportiva A.T. PRO LOCO FRONT avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 21 del 15/12/2004, emesso dal Comitato Locale di Ivrea, in ordine alla squalifica per 3 gare inflitta a MADASCHI WALTER in occasione della gara PRO LOCO FRONT – BALANGERO disputata in data 12/12/2004

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 20 Gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società Sportiva A.T. PRO LOCO FRONT avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 21 del 15/12/2004, emesso dal Comitato Locale di Ivrea, in ordine alla squalifica per 3 gare inflitta a MADASCHI WALTER in occasione della gara PRO LOCO FRONT - BALANGERO disputata in data 12/12/2004 In seguito alla pubblicazione del Comunicato indicato in oggetto, la Società Sportiva A.T. PRO LOCO FRONT propone reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, per ottenere la riduzione della squalifica per 3 gare inflitta al proprio tesserato MADASCHI Walter, in occasione dei fatti occorsi al termine dell’incontro PRO LOCO FRONT - BALANGERO disputato il 12/12/2004. Dalla lettura del rapporto di gara emerge che, a partita terminata, il MADASCHI veniva attinto da un pugno sferrato dal sig. LAURO Massimiliano (capitano della squadra avversaria) al quale egli reagiva sferrando a sua volta un pugno e scatenando così un generale parapiglia, poi sedato dai dirigenti delle due squadre. La Società ricorrente si limita a negare che vi sia stata una reazione da parte del proprio tesserato, ponendo “eventualmente”, a contrariis, quale “testimonianza dei fatti avvenuti” la relazione di servizio dei Carabinieri di Venaria, intervenuti in seguito ai fatti citati per ricondurre la situazione alla normalità. Tutto ciò premesso, rilevato che ai sensi dell’art. 31, lett. A), a1), il rapporto dell’arbitro fa piena prova in merito al comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e che gli argomenti addotti dal ricorrente non trovano alcun riscontro, atteso che il mero riferimento ad una eventuale testimonianza dei Carabinieri successivamente intervenuti - non presenti dunque al fatto in esame - non costituisce una prova contraria, ritiene questa Commissione che la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al Sig. MADASCHI sia congrua e meriti conferma. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, confermando la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale del Comitato Locale di Ivrea n° 21 del 15/12/04, delibera di respingere il reclamo in oggetto. Pone a carico della società A.T. PRO LOCO FRONT la tassa di reclamo pari ad € 130,00 che non risulta versata.
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