COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 3 Febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società FULGOR COSSILA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 22 del Comitato Provinciale di Biella del 23.12.2004 in riferimento alla gara FULGOR COSSILA – SANDIGLIANO del 18.12.2004 valida per il Campionato Juniores Provinciale – Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 3 Febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società FULGOR COSSILA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 22 del Comitato Provinciale di Biella del 23.12.2004 in riferimento alla gara FULGOR COSSILA - SANDIGLIANO del 18.12.2004 valida per il Campionato Juniores Provinciale – Girone A La Società FULGOR COSSILA si lamenta delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo alla Società medesima (ammenda di Euro 100,00), all’allenatore RAISI Mauro (squalifica sino al 23.2.2005), al dirigente GEMMA Renzo (inibizione sino al 16.2.2005), all’assistente arbitro TRENTIN Antonio (squalifica sino al 23.3.2005) ed al giocatore CECCHETTI Alberto (squalifica sino al 23.3.2005). La ricorrente chiede l’annullamento delle prime tre sanzioni ed una riduzione di quelle inflitte all’assistente arbitro ed al giocatore. Nella sostanza non vengono contestati i fatti ed il contesto in cui sono maturati, ma se ne propone una lettura diversa. Si è proceduto alla audizione del Presidente della ricorrente, sig. GILA Pier Franco. All’esito dell’istruttoria devono ritenersi confermati i fatti, così come descritti negli atti ufficiali di gara, ma non tutte le sanzioni inflitte sono proporzionate alla loro effettiva gravità. In particolare, non lo sono le squalifiche inflitte al RAISI Mauro ed al GEMMA Renzo. Le condotte dell’allenatore e del dirigente non possono certo andare immuni da censure, ma il trattamento sanzionatorio, per essere ritenuto equo, deve rispondere a principi di proporzionalità con riferimento alla condotta effettivamente accertata. In altre parole, a parere di questa Commissione, si deve avere riguardo alla oggettività del comportamento contestato. Nel caso di specie, i fatti di cui si sono resi responsabili il RAISI (proteste ed offese all’arbitro) ed il GEMMA (offese all’arbitro), ancorché meritevoli di sanzione, non appaiono di gravità tale da meritare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Nel caso del RAISI, non si è tenuto in adeguato conto il contesto in cui sono maturate le offese, reazione all’imposizione di un obbligo non previsto dalla normativa (invito a stare seduto), ed, inoltre, le frasi offensive sono state pronunciate mentre il medesimo si trovava tra il pubblico con conseguente incertezza (non superata dagli atti ufficiali) sulla esclusiva riferibilità all’allenatore delle frasi irriguardose percepite dal direttore di gara. Nel caso del GEMMA, l’oggettiva gravità della frase contestata - “vergognati” - meritava una sanzione meno pesante di quella inflitta. Con riferimento alle altre lamentele, occorre ricordare che il referto arbitrale, ai sensi dell’art.31 lett.a1) C.G.S., fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Non è, cioè, in alcun modo superabile quanto in esso descritto salvo i limitati poteri istruttori che l’art.31 lett. a2), a3, a 4) C.G.S. conferisce agli organi di giustizia sportiva. Pertanto, le deduzioni della Società ricorrente non sono idonee a contrastarlo e le sanzioni irrogate a TRENTIN Antonio, CECCHETTI Alberto ed alla Società sono eque e giuste e meritano la conferma. Devono invece essere ridotte le sanzioni inflitte all’allenatore RAISI Mauro ed al dirigente GEMMA Renzo P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.22 del 23.12.2004 del Comitato Provinciale di Biella, delibera di ridurre al 31.1.2005 la sanzione della squalifica inflitta all’allenatore RAISI Mauro e di ridurre al 31.1.2005 la sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente GEMMA Renzo. Conferma nel resto. Nulla dispone in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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