COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 17 Febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società PARA LOMBARDORE COLLEGNO in relazione alla gara PARA LOMBARDORE COLLEGNO – ARDOR SAN FRANCESCO del 29/01/2005, Campionato Juniores Regionale – Girone D

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 17 Febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società PARA LOMBARDORE COLLEGNO in relazione alla gara PARA LOMBARDORE COLLEGNO – ARDOR SAN FRANCESCO del 29/01/2005, Campionato Juniores Regionale – Girone D Con ricorso tempestivamente inviato e ritualmente notificato alla controparte, la Società PARA LOMBRDORE COLLEGNO si duole per l’irregolare posizione del giocatore CESCA Alessandro, schierato dalla Società avversaria nella gara in oggetto se pur squalificato. Sostiene la Società ricorrente che il suddetto calciatore non poteva prendere parte alla gara in oggetto in quanto espulso al 45° del secondo tempo nella gara svoltasi in data 22/01/2005 tra ARDOR SAN FRANCESCO e GASSINO. La Società ARDOR SAN FRANCESCO ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni asserendo che il giocatore Cesca Alessandro non era stato espulso durante l’incontro del 22/01/2005, bensì soltanto ammonito. Gli accertamenti eseguiti hanno consentito di accertare che effettivamente il giocatore Cesca Alessandro era stato soltanto ammonito durante l’incontro del 22/01/2005 contro il Gassino. Dall’esame del Comunicato Ufficiale n. 25 del 27/01/2005 non è, inoltre, emerso alcun eventuale provvedimento disciplinare per recidivanza in ammonizioni. Alla luce di quanto esposto il ricorso in oggetto deve essere respinto e pertanto si delibera l’omologazione del risultato acquisito sul campo PARA LOMBARDORE COLLEGNO – ARDOR S.FRANCESCO 0 –1 Si dispone l’addebito della tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.
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