COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 17 Febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società ATLETICO GRUGLIASCO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo, in riferimento alla gara DRUENTO 2004 – ATLETICO GRUGLIASCO, disputatasi il 24/01/2005 nell’ambito del Campionato Regionale di Calcio a Cinque – Serie C 2 – Girone A (Comunicato Ufficiale N° 25 del 27/01/2005 – Punto 3.1.4)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 17 Febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società ATLETICO GRUGLIASCO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo, in riferimento alla gara DRUENTO 2004 – ATLETICO GRUGLIASCO, disputatasi il 24/01/2005 nell’ambito del Campionato Regionale di Calcio a Cinque - Serie C 2 – Girone A (Comunicato Ufficiale N° 25 del 27/01/2005 – Punto 3.1.4) La Commissione Disciplinare, composta dai Sigg. SERVETTO Avv. Tommaso, presidente, CAMPAGNA Avv. Flavio e SCARAMOZZINO Avv. Ezio, alla presenza del Sig. BOCCALATTE Sergio, rappresentante degli arbitri, rilevato preliminarmente - che il ricorso, tendente ad impugnare provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo, è stato inoltrato a mezzo raccomandata A.R. spedita il 9/2/2005; - che l’art. 42 del Codice di Giustizia Sportiva al punto N° 5 dispone che i ricorsi di 2° grado devono essere proposti alla Commissione Disciplinare entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare; - che la Società reclamante non ha rispettato, quindi, il termine di dieci giorni dal 27/01/2005, data della pubblicazione del Comunicato Ufficiale N° 25 riportante il provvedimento impugnato; - che l’inosservanza della precitata norma regolamentare preclude, di conseguenza, l’esame del merito; DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso in questione e dispone l’incameramento della prescritta tassa di € 130,00 che non risulta versata dalla Società ATLETICO GRUGLIASCO, CONFERMA quanto disposto dal Giudice Sportivo in merito alla responsabilità dei danni arrecati alle strutture dell’impianto sportivo da parte dei tesserati della suddetta Società.
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