COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 24 Febbraio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare a) Reclamo della Società VIRTUS MONDOVÌ CARAS in riferimento alla regolarità del tesseramento del giocatore SIMIC Milan schierato nella gara VIRTUS MONDOVÌ CARAS – GENOLA CALCIO del 6.2.2005 valida per il Campionato di Prima categoria – Girone G

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 24 Febbraio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare a) Reclamo della Società VIRTUS MONDOVÌ CARAS in riferimento alla regolarità del tesseramento del giocatore SIMIC Milan schierato nella gara VIRTUS MONDOVÌ CARAS – GENOLA CALCIO del 6.2.2005 valida per il Campionato di Prima categoria – Girone G La Commissione Disciplinare, composta dai sigg. SERVETTO avv. Tommaso (presidente), CAMPAGNA avv. Flavio, GIABARDO avv. Luca (componenti), alla presenza del sig. BOCCALATTE Sergio, rappresentante degli arbitri, ha esaminato il ricorso in oggetto alla riunione del 18 Febbraio 2005. Il reclamo in oggetto, con il quale la Società VIRTUS MONDOVI’ CARAS lamenta l’illegittimo impiego da parte della Società GENOLA CALCIO del giocatore SIMIC Milan in quanto non regolarmente tesserato per detta Società, deve essere respinto. Risulta, infatti, dalla comunicazione 2.2.2005 dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., presente in atti, che il tesseramento del giocatore in questione è stato regolarmente autorizzato in favore della Società GENOLA CALCIO con decorrenza 2.2.2005 P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo della Società VIRTUS MONDOVI’ CARAS. Pone a carico della Società VIRTUS MONDOVI’ CARAS la tassa di reclamo pari a Euro 130 che non risulta versata.
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