COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 24 Febbraio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare c) Reclamo della Società CANELLI avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore BROCCHIERO Remo della Società DEMONTE 1983 incontrata in data 14/02/2005 nell’ambito del Campionato di Calcio a Cinque Serie D – girone B organizzato dal Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 24 Febbraio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare c) Reclamo della Società CANELLI avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore BROCCHIERO Remo della Società DEMONTE 1983 incontrata in data 14/02/2005 nell’ambito del Campionato di Calcio a Cinque Serie D - girone B organizzato dal Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta Riunione del 18/02/05. La Commissione disciplinare, composta dai Sigg. SERVETTO Avv. Tommaso (Presidente), CAMPAGNA Avv. Flavio e GIABARDO Avv. Luca (componenti), alla presenza del Sig. BOCCALATTE Sergio, rappresentante dell’A.I.A. A seguito della gara indicata in oggetto l’A.C. CANELLI proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare, per la posizione irregolare del giocatore BROCCHIERO Remo della Società DEMONTE 1983. Considerata l’ammissibilità del reclamo, letti gli atti e la documentazione pervenuta a questa Commissione, nel merito si osserva quanto segue: il giocatore BROCCHIERO Remo veniva squalificato per una gara per recidiva in ammonizione (IV infr.) con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 28 del 10/02/2005 relativo alla stagione sportiva 2004/2005. Ai sensi dell’art. 17, comma II, C.G.S. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale. Nel caso di specie, dunque, il giocatore BROCCHIERO Remo avrebbe dovuto scontare la squalifica suddetta proprio in occasione della gara disputata dalla propria squadra contro l’A.C. CANELLI in data 14/02/2005. Al contrario, come si evince dal referto arbitrale e dai documenti ad esso allegati, in occasione della gara in esame, il predetto è stato irregolarmente schierato in campo, rivestendo peraltro il ruolo di capitano della propria squadra. Poiché per quanto evidenziato nei capoversi che precedono il giocatore indicato non avrebbe dovuto disputare la gara citata in quanto in costanza di squalifica P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di accogliere il reclamo in oggetto e, pertanto, la gara del 14/02/05 del campionato di calcio a 5 – serie D, girone B - deve essere omologata con il seguente risultato: DEMONTE 1983 - CANELLI 0 – 6 al giocatore BROCCHIERO Remo dell’U.S DEMONTE 1983 è inflitta una ulteriore giornata di squalifica; alla società U.S. DEMONTE 1983 è inflitta l’ammenda di € 150; al Sig. DEL VECCHIO Germano, dirigente accompagnatore ufficiale dell’U.S. DEMONTE 1983, viene inflitta la sanzione dell’inibizione a tutto il 17/05/2005. Nulla si dispone in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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