COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 10 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare d) Reclamo proposto dalla A.S.D. RIVER SESIA CALCIO in riferimento alla gara RIVER SESIA – RONDISSONESE VILLAREGGESE disputatasi il 12/02/2005 nell’ambito del Campionato Juniores Provinciale – Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 10 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare d) Reclamo proposto dalla A.S.D. RIVER SESIA CALCIO in riferimento alla gara RIVER SESIA – RONDISSONESE VILLAREGGESE disputatasi il 12/02/2005 nell’ambito del Campionato Juniores Provinciale – Girone A All’esito della gara RIVER SESIA – RONDISSONESE VILLAREGGESE, disputatasi il 12/02/2005 e terminata con il punteggio di parità di 1 a 1, la A.S.D. RIVER SESIA CALCIO proponeva rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato il calciatore MUSARRA Gabriele, nato il 20/05/87, non regolarmente tesserato per la Società RONDISSONESE VILLAREGGESE. - dato atto che, con il ricorso in oggetto, la A.S.D. RIVER SESIA ha dedotto l’illegittimo impiego nella gara in questione, da parte dell’U.S. RONDISSONESE VILLAREGGESE, del calciatore MUSARRA Gabriele perché non regolarmente tesserato ed ha richiesto la emissione dei provvedimenti consequenziali e, in particolare, l’invalidazione del risultato acquisito sul campo; - - osservato che, dall’esperito accertamento presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Piemonte Valle d’Aosta della F.I.G.C. – L.N.D., è emerso che il suddetto giocatore risulta tesserato dal 29/09/2004 per la U.R.S. LA CHIVASSO; - - ritenuto, di conseguenza, che il giocatore sopra menzionato è stato utilizzato nella gara anzidetta senza titolo legittimo e che, pertanto, la gara stessa va ritenuta invalidata ai sensi dell’art.12, n° 5, lett. a del Codice di Giustizia Sportiva; DELIBERA · · di infliggere alla U.S. RONDISSONESE VILLAREGGESE la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonché l’ammenda di € 150 (centocinquanta); · · di squalificare il giocatore MUSARRA Gabriele fino al 30/04/2005; · · di inibire il dirigente accompagnatore della RONDISSONESE VILLAREGGESE Sig. CRAPANZANO Giovanni fino al 31/05/2005; · · di nulla disporre in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata dalla Società reclamante.
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