COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 10 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti della società GRAVELLONA CALCIO, per rispondere della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 32
del 10 Marzo 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti della società GRAVELLONA CALCIO, per rispondere della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva
Con la decisione assunta in data 20/10/2004 - pubblicata sul C.U n. 42 del 22/10/04 - da parte del Settore Tecnico in merito alla segnalazione inoltrata dall’A.I.A.C in data 17/1/2004, il sig. COVRE Luciano veniva squalificato sino al 31/03/2005, per avere consentito ai Sig.ri RAMPI Cesare e POLLI Piero di svolgere in sua vece l’attività tecnica in qualità di responsabili tecnici della prima squadra della Società GRAVELLONA CALCIO, nonostante costoro non fossero in possesso dei requisiti tecnici per poterlo fare.
Sulla scorta di tale provvedimento il Procuratore Federale deferiva la Società GRAVELLONA CALCIO per la violazione dell’art. 2, comma 4, C.G.S., per responsabilità oggettiva, in relazione alla violazione ascritta e sanzionata al proprio allenatore.
All’udienza del 25 Febbraio 2004 sono comparsi avanti la Commissione disciplinare il Procuratore Federale, rappresentato dall’Avv. Maurizio GORIA, ed i Sigg. MANTOAN Valerio, Presidente della Società, e il Direttore Sportivo POLLI Piero.
Previa esposizione dell’attività istruttoria effettuata il rappresentante della Procura chiedeva applicarsi nei confronti della Società GRAVELLONA CALCIO la sanzione dell’ammenda di € 200,00.
Il Sig. MANTOAN precisava di avere assunto la carica di Presidente solo nel novembre del 2004 e di non essere assolutamente a conoscenza di quanto accaduto in precedenza.
Il Sig. POLLI Piero ammetteva di aver presieduto agli allenamenti settimanali in sostituzione dell’allenatore Sig. COVRE, in quanto quest’ultimo aveva chiesto di essere dispensato da tali incombenti per ragioni anagrafiche, precisando altresì di essersi occupato esclusivamente della preparazione atletica dei giocatori in collaborazione con il Sig. VISMARA Luca - giocatore della squadra con diploma I.S.E.F. - in quanto la parte tecnica era comunque seguita dal Sig. QUARANTA DANILO, allenatore abilitato della Juniores.
Con memoria difensiva pervenuta a questa Commissione in data 21 Febbraio 2005 la Società GRAVELLONA CALCIO conferma le argomentazioni difensive del Sig. POLLI, precisando peraltro che il Sig. COVRE Luciano ha sempre svolto regolarmente le sue mansioni in occasione delle gare ufficiali, come confermato dalle distinte presentate all’arbitro prima di tutte le gare disputate nel corso del Campionato 2003/2004.
Ad avviso di questa Commissione Disciplinare la responsabilità oggettiva della Società GRAVELLONA CALCIO appare provata.
Non vi è dubbio infatti che nella Stagione Sportiva 2003/2004 gli allenamenti settimanali della prima squadra non vennero svolti dal Sig. COVRE Luciano, allenatore della stessa, bensì da altri soggetti non abilitati quali i Sigg. RAMPI Cesare e POLLI Piero.
Peraltro, la circostanza non smentita che tali mansioni possano essere state effettivamente svolte dai predetti in collaborazione con il Sig. QUARANTA Danilo, soggetto in possesso dei prescritti requisiti tecnici, ridimensiona alquanto i fatti sotto il profilo della responsabilità oggettiva della Società.
Tutto ciò premesso, appare adeguato infliggere alla Società GRAVELLONA CALCIO la sanzione dell’ammonizione.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare dichiara la Società GRAVELLONA CALCIO responsabile della violazione ascrittagli e per l’effetto applica alla medesima Società la sanzione dell’ammonizione.
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