COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 10 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare b) Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti della Società VARALPOMBIESE, per rispondere della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 10 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare b) Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti della Società VARALPOMBIESE, per rispondere della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva Con la decisione assunta in data 20/10/2004 - pubblicata sul C.U n. 42 del 22/10/04 - da parte del Settore Tecnico in merito alla segnalazione inoltrata dall’A.I.A.C in data 17/1/2004, i sig.ri ROSSI Giuseppe e SCHETTINO Massimiliano venivano entrambi squalificati sino al 31/12/2004, per avere svolto attività tecnica in qualità di responsabili tecnici della prima squadra della Società VARALPOMBIESE, nonostante il secondo non fosse in possesso dei requisiti tecnici per poterlo fare. Sulla scorta di tale provvedimento il Procuratore Federale deferiva la Società VARALPOMBIESE per la violazione dell’art. 2, comma 4, C.G.S., per responsabilità oggettiva, in relazione alla violazione ascritta e sanzionata ai propri allenatori. All’udienza del 25 Febbraio 2004, sono comparsi avanti la Commissione disciplinare il Procuratore Federale, rappresentato dall’Avv. Maurizio GORIA, ed il Sig. TERAZZI Alberto, munito di delega all’uopo conferita. Previa esposizione dell’attività istruttoria effettuata il rappresentante della Procura chiedeva applicarsi nei confronti della Società VARALPOMBIESE la sanzione dell’ammenda di € 200,00. Il Sig. TERAZZI ammetteva che nel caso di specie la Società da lui rappresentata agì con superficialità, consentendo al Sig. SCHETTINO, allora in procinto di ottenere il patentino di allenatore, di coadiuvare effettivamente il Sig. ROSSI Giuseppe nel corso della Stagione Sportiva 2003/2004, pur senza mai sostituirsi ad esso nella direzione tecnica della squadra. Ad avviso di questa Commissione Disciplinare la responsabilità oggettiva della Società VARALPOMBIESE appare provata. Non vi è dubbio infatti che nella Stagione Sportiva 2003/2004 il Sig. SCHETTINO, sebbene non abilitato, abbia svolto le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra. Peraltro, la circostanza non smentita che tali mansioni vennero effettivamente svolte in collaborazione con il Sig. ROSSI Giuseppe, soggetto in possesso dei prescritti requisiti tecnici, ridimensiona alquanto i fatti sotto il profilo della responsabilità della Società la quale, almeno, si è preoccupata di vigilare, attraverso il soggetto in possesso dei necessari requisiti tecnici, sul comportamento e sulle scelte tecniche del soggetto non ancora abilitato. Tutto ciò premesso, appare adeguato infliggere alla Società VARALPOMBIESE la sanzione dell’ammonizione. P.Q.M. la Commissione Disciplinare dichiara la Società VARALPOMBIESE responsabile della violazione ascrittagli e per l’effetto applica alla medesima Società la sanzione dell’ammonizione.
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