COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 10 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare c) Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti della Società VALDOSSOLA, per rispondere della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 10 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare c) Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti della Società VALDOSSOLA, per rispondere della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva Con la decisione assunta in data 20/10/2004 - pubblicata sul C.U n. 42 del 22/10/04 - da parte del Settore Tecnico in merito alla segnalazione inoltrata dall’A.I.A.C in data 10/2/2004, il sig. OLIVA Alessandro veniva squalificato sino al 31/12/2004, per avere svolto attività tecnica per due distinte Società (SANMAURIZIESE alla quale era legato da vincolo di tesseramento e successivamente con la VALDOSSOLA per cui ha assunto vincolo di tesseramento soltanto dal 10.3.2004). Sulla scorta di tale provvedimento il Procuratore Federale deferiva la Società VALDOSSOLA per la violazione dell’art. 2, comma 4, C.G.S., per responsabilità oggettiva, in relazione alla violazione ascritta e sanzionata al proprio allenatore. All’udienza del 25 Febbraio 2004, è comparso avanti la Commissione disciplinare il Procuratore Federale, rappresentato dall’Avv. Maurizio GORIA. Nessuno compariva per la Società deferita. Previa esposizione dell’attività istruttoria effettuata il rappresentante della Procura chiedeva applicarsi nei confronti della U.S. VALDOSSOLA la sanzione dell’ammenda di Euro 300,00. Ad avviso di questa Commissione Disciplinare la responsabilità oggettiva della Società VALDOSSOLA è provata. Non vi è dubbio infatti che nella Stagione Sportiva 2003/2004 il Sig. OLIVA abbia svolto attività tecnica per due distinte società (calciatore per la soc. SANMAURIZIESE ed allenatore per la soc. VALDOSSOLA), cosa non consentita dalla normativa, come peraltro noto sia all’OLIVA che alla sua società, atteso che il predetto aveva ricevuto precise indicazioni sulla impossibilità di assumere il nuovo incarico proprio dal Presidente del Gruppo Provinciale AIAC di Novara e VCO. Proprio la circostanza, non smentita, che nonostante espresse indicazioni di segno contrario, la società deferita abbia provveduto ugualmente al tesseramento dell’OLIVA come allenatore rende il fatto meritevole della sanzione pecuniaria anche se non nei termini richiesti dalla Procura Federale. Tutto ciò premesso, appare adeguato infliggere alla Società U.S. VALDOSSOLA la sanzione dell’ammenda di euro 200,00 P.Q.M. la Commissione Disciplinare dichiara la Società VALDOSSOLA responsabile della violazione ascrittagli e per l’effetto applica alla medesima Società la sanzione dell’ammenda di Euro 200,00
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